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( votes)UPREC/PRE/0394/2025/S/PREC
Offerta economicamente più vantaggiosa, separazione offerta tecnica ed economica
La giurisprudenza recente definisce il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica in tre regole fondamentali per garantire l’imparzialità della valutazione: 1) buste separate per tecnico ed economico; 2) divieto di inserire elementi economico-quantitativi nell’offerta tecnica; 3) apertura della busta economica dopo la valutazione tecnica. L’obiettivo è evitare condizionamenti, ma l’interpretazione non è formalistica, ammettendo elementi economici “necessari” o “rappresentativi” nell’offerta tecnica purché non permettano di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso.
La giurisprudenza più recente, in particolare del Consiglio di Stato, ha delineato un triplice divieto:
Componente tecnica ed economica devono essere in buste separate e sigillate per evitare confusioni. Vi è divieto di anticipazione. È proibito inserire dati economico-quantitativi (come costi specifici che ne rivelino il prezzo) nella documentazione tecnica. L’ordine di apertura buste è il seguente: l’apertura della busta economica deve avvenire dopo la valutazione dell’offerta tecnica, per non influenzare la Commissione. È necessaria una finalità e flessibilità interpretativa; occorre evitare che la conoscenza anticipata dei prezzi alteri la valutazione imparziale degli aspetti qualitativi, che sono di per sé discrezionali. Il divieto non è assoluto; sono ammessi elementi economici nell’offerta tecnica se funzionali alla descrizione della soluzione tecnica e se non permettono di ricostruire l’offerta economica nella sua interezza (es. costi specifici di una soluzione).
La sentenza afferma che l’offerente, deve essere ritenuto l’unico responsabile di un errore nella sua offerta (allegare il riepilogo delle offerte nella documentazione amministrativa) in base al principio di autoresponsabilità, che impone alle imprese appaltatrici un’alta diligenza nella preparazione di ogni atto di gara, estendendo tale dovere anche alle fasi preliminari, e che le conseguenze degli errori ricadono su chi li commette, come stabilito da giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR. In sintesi, il punto centrale è il principio di autoresponsabilità: Ogni concorrente è tenuto a sopportare le conseguenze dei propri errori nella presentazione dell’offerta, che deve essere scrupolosa e completa. L’impresa deve dimostrare un’elevata professionalità (dovere di diligenza) non solo nell’esecuzione del contratto, ma anche nelle fasi di preparazione della domanda, inclusa la corretta compilazione e inserimento dei documenti. Nel caso specifico esaminato l’errore dell’offerente (inserimento errato del file riepilogativo) è un’omissione imputabile solo a sé stessa, escludendo l’applicazione del soccorso istruttorio (che serve a sanare errori formali non essenziali) poiché riguarda una fase cruciale della presentazione dell’offerta.
