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1. Il contesto giuridico

La disciplina dell’istituto del precontenzioso, introdotta dal nuovo Codice dei contratti, ha novellato l’iter procedimentale volto al rilascio dei pareri di precontenzioso.

La disposizione di cui all’art. 211, co. 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi “Codice”)[1] dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Codice del processo amministrativo».

Il Consiglio di Stato, con parere in data 14 settembre 2016 n. 1920 (d’ora in poi anche il “Parere”), si è espresso sullo Schema di regolamento (d’ora in poi anche lo “Schema”) redatto dall’ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del nuovo Codice.

A seguito delle analisi e delle indicazioni contenuti nel predetto Parere, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo regolamento (il “Regolamento) per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del Codice dei contratti e delle concessioni (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016). Il giorno successivo il Regolamento è entrato in vigore.

Il predetto Regolamento sostituisce i regolamenti vigenti nel vigore del vecchio Codice dei contratti pubblici.

L’ANAC ha comunicato che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.

2. Obiettivi del nuovo Regolamento

La necessità di rivedere la disciplina della funzione di componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara discende dal mutamento delle disposizioni normative di riferimento, contemplanti modifiche sostanziali all’istituto, ma anche dalla dichiarata consapevolezza che quest’ultimo costituisce certamente un utile strumento deflattivo del contenzioso giurisdizionale, che richiederebbe, a tal fine, un procedimento agile. Il tutto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, che deve necessariamente animare il procedimento amministrativo, soprattutto allorquando esso assume la funzione di precontenzioso.

L’istituto del precontenzioso per la sua natura Alternative Dispute Resolution presenta diversi vantaggi quali la deflazione del contenzioso giurisdizionale, il contenimento di tempi e costi, in termini di strutture e di risorse umane, nonché l’ottenimento di un parere reso dall’Autorità finalizzato a rimuovere e correggere le violazioni lamentate dalle parti in una fase in cui le stesse possono ancora essere emendate.

In tal quadro il Regolamento dichiaratamente persegue i seguenti obiettivi:

  • ridefinire le modalità di svolgimento di siffatta attività da parte dell’ANAC, alla luce delle disposizioni del citato art. 211, co. 1, del Codice, il quale introduce (rispetto al previgente art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006) la previsione del parere vincolante tra le parti;
  • individuare, di conseguenza, il procedimento amministrativo per il rilascio del parere vincolante (o non vincolante), in relazione ai diversi casi in cui le parti abbiano (o meno) “preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito”;
  • definire, quindi, i criteri di trattazione delle istanze, le modalità di presentazione delle stesse, i soggetti legittimati a presentare richiesta di parere di precontenzioso, i soggetti necessariamente coinvolti;
  • disciplinare le fasi del procedimento di rilascio dei pareri e prevedere la possibilità di rendere pareri in forma semplificata;
  • individuare i casi di inammissibilità e di improcedibilità delle istanze;
  • regolamentare l’eventuale procedimento di riesame del parere;
  • disciplinare la forma delle comunicazioni tra le parti e l’ANAC nonché la pubblicità dei pareri;
  • stabilire le modalità con le quali le parti comunicano le determinazioni conseguenti al parere.

Ebbene lo Schema di Regolamento presentava diverse lacune e criticità, che il Parere aveva puntualmente individuato, indicando la relativa misura correttiva.

Sicché nella stesura del Regolamento definitivo l’ANAC ha tenuto in massima parte conto del predetto Parere, sebbene lo stesso non era strettamente vincolante.

Il Regolamento non disciplina, invece, l’esercizio del potere di raccomandazione di cui al comma 2 dell’art. 211 del Codice, giacché, trattandosi questa di una funzione rientrante nel più ampio potere di vigilanza, sarà oggetto di un autonomo regolamento da ricondurre nell’ambito degli atti regolamentari disciplinanti la funzione di vigilanza.

3. La disciplina contenuta nel Regolamento

Il Regolamento si compone di 14 articoli. Di seguito si fornisce una breve analisi degli stessi al fine di individuare le misure correttive apportate allo Schema.

L’articolo 1 [2] definisce l’ambito oggettivo del Regolamento, precisando – in conformità a quanto suggerito nel Parere del Consiglio di Stato (d’ora in poi anche “CdS”) – che lo stesso disciplina il “procedimento precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

L’articolo 2 [3] definisce l’ambito soggettivo e, cioè, i “Soggetti richiedenti” l’intervento di ANAC, i quali sono individuati:

  • nella stazione appaltante,
  • in una o più parti interessate,
  • nonché nei soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati (categoria non presente nello Schema).

Detti soggetti possono rivolgere all’ANAC istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (comma 1).

Al comma 1 della disposizione in esame, in parziale accoglimento del suggerimento del CdS, è stato precisato che la formulazione del parere attiene a “questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”, posto che il precontenzioso si fonda non su “semplici” questioni interpretative ma su “questioni controverse”, sulle quali cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 sono legittimati a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

L’articolo 3 [4] stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza singola.

Sicché quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata:

  • il parere reso è da intendersi non vincolante (comma 1);
  • la parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (comma 2).

In relazione a quanto stabilito dal secondo comma è stato integralmente accolto il suggerimento del CdS in ordine alla necessità di chiarire, nella disposizione, che l’istanza di parere deve essere comunicata a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione oggetto della medesima, per designare tutti coloro le cui posizioni giuridiche sono toccate dal parere. Il tutto in funzione dell’imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio, che anima il procedimento amministrativo, a maggior ragione quando assume veste precontenziosa.

Nel Parere era stata infatti evidenziata l’opportunità di impiegare il termine di “interessati” (in senso lato), per essi dovendosi intendere anche quelli che nel processo amministrativo sarebbero controinteressati.

Mentre l’impiego del termine “controinteressato” in siffatto contesto avrebbe potuto dare adito a dubbi interpretativi, atteso che il termine controinteressato assume una diversa valenza secondo che si riferisca al procedimento o al processo, poiché nel primo il controinteressato è colui che, senza essere destinatario dell’atto, può riceverne pregiudizio (cfr. art. 7 della legge n. 241 del 1990) e perciò è legittimato ad impugnare il provvedimento finale, nel secondo il controinteressato è colui che vanta un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, quindi nella posizione di resistere al ricorso.

Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.

Sempre in adesione del Parere del CdS, è stato, altresì, precisato che nel caso in cui l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione; in tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito. La disposizione prevede, quindi, che l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente ad una eventuale memoria ed alla documentazione ritenuta utile. Nell’istanza le parti devono specificare se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. Infine, la disposizione prevede che l’istanza deve recare l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

Tuttavia il parere non produce effetti diretti per i soggetti che non vi aderiscano, per i quali il parere è la mera espressione di un’autorevole opinione sulla corretta soluzione della questione.

L’articolo 4 [5] disciplina, invece, le modalità di presentazione dell’istanza congiunta dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate. In tal caso la volontà di attenersi al parere deve essere stata espressa già nel modulo di presentazione: sicché il parere ha ab origine natura vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.

Anche in tal caso, come previsto nell’art. 3, è stato precisato che le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza “a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima”. La disposizione in esame precisa quindi – in conformità alle osservazioni del Parere sul punto – che qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui è comunicata l’istanza, possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione; in tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.

Seguono le disposizioni in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza, che ripetono quanto previsto all’art. 3, in ordine alla predisposizione del modulo dedicato, con possibilità di trasmettere memoria e documentazione utile, all’indicazione nell’istanza, di eventuali dati sensibili espressamente segnalati, da oscurare in sede di pubblicazione del parere, all’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

L’articolo 5 [6] individua l’ordine di trattazione delle istanze pervenute, specificando che è data priorità:

  1. alle istanze congiunte;
  2. alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
  3. alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
  4. alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
  5. alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000.

L’articolo 6 [7] detta, invece, una disciplina delle cause di inammissibilità e di improcedibilità delle richieste di parere di precontenzioso. Si prevede, in particolare, al comma 1, l’inammissibilità delle istanze nei seguenti casi:

  1. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;
  2. non presentate dai soggetti indicati all’art. 2, comma 2 del Regolamento;
  3. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;
  4. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
  5. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
  6. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;
  7. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

A tal riguardo la disposizione specifica che le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale. Infine, il comma 3 individua le cause di improcedibilità dell’istanza come segue:

  1. sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità;
  2. di sopravvenuta carenza di interesse delle parti;
  3. di rinuncia al parere.

Ebbene, nella formulazione della disposizione in esame, l’ANAC ha ritenuto di accogliere solo in parte i suggerimenti offerti dal CdS, prevedendo nell’art. 6, comma 1, lett. a), l’inammissibilità dell’istanza «in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate». Anche in tal caso, infatti, come indicato altresì nell’art. 2, comma 1, del Regolamento, l’ANAC ha prediletto il riferimento non alla semplice “questione” ma alla “questione controversa” sulla quale cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.

Infine in adesione alle considerazioni CdS, è stata, invece, espunta dalla disposizione de qua, la causa di inammissibilità dell’istanza relativa a procedure per le quali sia intervenuta la stipula del contratto, ritenuta non coerente con la fonte primaria.

A tal riguardo il CdS aveva considerato che l’ipotesi di inammissibilità dell’istanza quando sia intervenuta la stipula del contratto non è conforme alla legge, secondo cui “l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”. È chiaro, dunque, che la norma primaria non fissa la stipulazione contrattuale come limite, essendo ben possibile che la questione si ponga dopo tale momento, pur riguardando la fase di gara. Anzi, questa è l’ipotesi più problematica, che oggi si cerca di evitare con il congegno dello standstill (il termine dilatorio tra aggiudicazione e stipulazione), ma che ben può verificarsi in una pluralità di situazioni. Ciò che è inammissibile, piuttosto, sono le istanze di parere su questioni concernenti la fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipulazione (e, a maggior ragione, quelle relative alla fase di controllo ed a quella di esecuzione), che pur rientrando nel procedimento di evidenza pubblica, sono estranee alla “procedura di gara”, che si conclude con l’aggiudicazione.

È stata eliminata, inoltre, la causa di inammissibilità relativa a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000. In relazione a tale ultimo aspetto, all’art. 5 del regolamento, in merito all’ordine di trattazione delle istanze, è stata aggiunta al comma 1, la lett. e), relativa «alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000».

L’articolo 7[8] delinea l’iter dell’istruttoria definendo il modello di interazione tra Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici e singolo Consigliere relatore. La norma dispone che l’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze e che, in caso di valutazione positiva, le istanze sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori. A seguito dell’assegnazione al Consigliere relatore, è previsto che l’Ufficio comunichi l’avvio del procedimento assegnando alle parti un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti qualora mancanti.

In accoglimento del suggerimento del CdS, la disposizione prevede che l’Ufficio valuti la necessità di procedere all’audizione delle parti sulla base della documentazione acquisita al procedimento.

Al fine di superare le perplessità espresse dal Consiglio di Stato in ordine alla ripartizione di ruoli e responsabilità tra gli attori dell’iter procedimentale, il comma 4 chiarisce espressamente la procedura già seguita fin dall’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006, in conformità a quanto previsto già nel primo Regolamento adottato dall’Autorità in materia e nei successivi regolamenti: l’Ufficio trasmette la bozza di parere al Consigliere relatore ai fini dell’esame e dell’approvazione e il Consigliere relatore approva la bozza di parere, anche modificandola, e, per mezzo dell’Ufficio, la inoltra al Consiglio per l’esame e l’approvazione definitiva.

L’articolo 8 [9] disciplina la fase di approvazione del parere da parte del Consiglio. L’approvazione, anche con modifiche, che deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, è deliberata dal Consiglio previa relazione del Consigliere relatore.

Risulta confermata la sospensione di siffatta attività nel periodo tra il 1° e il 31 agosto. La sospensione dei termini nel periodo feriale costituisce un aspetto organizzativo dell’attività procedimentale dell’istituto, rimesso al potere regolamentare dell’Autorità ed è dovuta alla calendarizzazione delle adunanze consiliari, che non consente, nel corso della pausa estiva, l’adozione dei pareri entro il prescritto termine di trenta giorni.

Il comma 3 precisa che il termine è sospeso anche quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.

Sul punto il CdS aveva puntualmente osservato che la previsione sarebbe priva di base legale, atteso che la sospensione feriale riguarda i termini processuali, e non è estendibile, in difetto di previsione legislativa, ai procedimenti amministrativi (quale è quello del parere precontenzioso). A tal riguardo, l’ANAC ha ritenuto che trattandosi di un aspetto organizzativo dell’attività procedimentale, la sospensione dei termini può essere disposta, a differenza di quanto osservato dal Consiglio di Stato, anche in assenza di una base normativa (cfr. “Relazione di accompagnamento”).

L’articolo 9 [10] detta la disciplina dell’archiviazione delle istanze inammissibili o improcedibili prevedendo che sia l’Ufficio a provvedervi per poi comunicare mensilmente al Consiglio l’elenco delle archiviazioni predisposte. Il comma 2 prevede che sempre l’Ufficio comunica l’avvenuta archiviazione alle parti interessate.

L’articolo 10 [11] introduce e disciplina l’istituto del parere in forma semplificata.

In accoglimento dei rilievi del Consiglio di Stato, il ricorso al parere in forma semplificata è limitato al solo caso di pareri non vincolanti.

La norma prevede che il parere è emesso in forma semplificata quando l’oggetto dell’istanza risulta di pacifica soluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. il secondo comma precisa – secondo le indicazioni del CdS – in cosa consista la semplificazione: l’Ufficio, in deroga all’art. 7, comma 4, predispone direttamente la bozza del parere con una motivazione semplificata che può richiamare anche precedenti pareri adottati dall’Autorità. I pareri redatti in tale forma sono approvati preliminarmente dal Presidente e, quindi, sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio.

L’articolo 11[12] definisce le condizioni al ricorrere delle quali può essere presentata istanza di un parere di precontenzioso, vincolante o non, e di una archiviazione. In accoglimento di uno dei suggerimenti alternativi del Consiglio di Stato, la norma richiede, oltre alla sopravvenienza di documentate ragioni di fatto, che non sia stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e siano scaduti i termini per proporlo.

Ciò al fine di garantire il riesame di un parere divenuto definitivo ed evitare interferenze tra il procedimento di riesame e il processo. Il secondo comma precisa che al riesame si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento disciplinante il rilascio dei pareri. Il terzo comma dell’articolo riproduce quanto previsto dal comma 1 dell’art. 211 circa l’impugnabilità del parere vincolante in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 cpa.

L’articolo 12 [13] dispone in ordine alla comunicazione del parere e alla sua pubblicità prevedendo, al comma 1, che il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e poi pubblicato nel sito internet dell’Autorità a cura dell’Ufficio Comunicazione. Il comma 2 individua nella posta elettronica certificata lo strumento di comunicazione tra l’Autorità e le parti interessate ai sensi della vigente normativa.

L’articolo 13 [14], nel testo riformulato dal CdS, disciplina le comunicazioni all’Autorità degli atti adottati al fine di adeguarsi al parere sia da parte delle stazioni appaltanti che degli operatori economici, mantenendo distinta l’ipotesi in cui il parere sia vincolante dal caso di parere non vincolante. Il comma 1 prevede che, entro il termine di 35 giorni dalla ricezione del parere vincolante, la stazione appaltante che ha manifestato la volontà di attenersi al parere comunica all’Ufficio del Precontenzioso e Affari Giuridici l’eventuale proposizione di ricorso contro il parere ovvero le determinazioni adottate per adeguarsi allo stesso. La disposizione prevede inoltre che le parti diverse dalla stazione appaltante che abbiano ugualmente manifestato la volontà di attenersi al parere, entro lo stesso termine di 35 giorni, comunichino l’eventuale proposizione di ricorso o l’avvenuta acquiescenza al parere. Il secondo comma stabilisce che, anche in caso di parere non vincolante, le parti (che in questo caso non hanno manifestato la volontà di attenersi al parere) comunichino, entro il termine di 35 giorni, le proprie determinazioni conseguenti al parere. I dati sull’adeguamento spontaneo al parere sono utili per la verifica dell’impatto della regolazione e per valutare la portata dell’effetto deflattivo del contenzioso giurisdizionale. Il comma 3 richiama l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13, del Codice nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

L’articolo 14 [15] fissa l’entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, in data 20 ottobre 2016.

4. Conclusioni

L’ANAC nella stesura definitiva del Regolamento ha recepito, in massima parte, le osservazioni e indicazioni del Consiglio di Stato. Il tutto nell’ottica di adottare un procedimento caratterizzato dall’effettività del contraddittorio.

Tra queste, è di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (artt. 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel Parere n. 1920 del 14 settembre scorso, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio.

In ragione di ciò, l’AVCP, con un Comunicato del Presidente, ha specificato le modalità di trattazione delle istanze pregresse, precisando che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico. 

Con riguardo al riesame del parere vincolante, l’ANAC ha valorizzato uno dei suggerimenti alternativi del Consiglio di Stato. Sicché la norma richiede, oltre alla sopravvenienza di documentate ragioni di fatto, che non sia stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e siano scaduti i termini per proporlo. E ciò al fine di garantire il riesame di un parere divenuto definitivo ed evitare interferenze tra il procedimento di riesame e il processo.


[1]A tal proposito sia permesso un rinvio al proprio precedente scritto “Il procedimento di precontenzioso nel nuovo Codice Appalti e nello Schema di Regolamento dell’ANAC, alla luce del Parere del Consiglio di Stato del 14 settembre 2016, n. 1920”, in questa Rivista,Anno VI, n. 7, 10/10/2016, p. 36 e ss..

[2] Oggetto.

[3] Soggetti richiedenti.

[4] Modalità di presentazione dell’istanza singola.

[5] Modalità di presentazione dell’istanza congiunta.

[6] Ordine di trattazione delle istanze.

[7] Inammissibilità e improcedibilità delle istanze.

[8] Istruttoria.

[9]  Approvazione del parere.

[10] Archiviazione delle istanze.

[11] Parere in forma semplificata.

[12] Istanza di riesame.

[13] Comunicazioni e pubblicità.

[14] Adeguamento al parere.

[15] Entrata in vigore.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Adriana Presti
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica
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