Questo articolo è valutato
( votes)Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 41, comma 15-quater del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), concernente la determinazione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura e della riduzione massima prevista
In seguito al quesito posto, con il quale si chiedeva se…”poiché con il comma 15-quater dell’art. 41 viene consentita per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 50 comma 1 lettera b), una riduzione non superiore al 20% dei corrispettivi determinati dall’All.I.13, ……la summenzionata riduzione possa essere applicata a tutti i servizi S.I.A., ivi compresa l’attività di progettazione che, nel richiamato art. c.1 lett. B) art. 50 viene distinta dai servizi di architettura e ingegneria, il MIT ha riscontrato che, la riduzione massima del 20% prevista dall’art. 41, comma 15-quater del d.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) si applica a tutti i servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) affidati direttamente (art. 50, c.1, lett. b), inclusa la progettazione. La norma stabilisce un limite allo sconto massimo ammissibile, non un obbligo di riduzione immediata da parte del RUP. La norma si applica agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) (sotto 140.000 €) per servizi di ingegneria, architettura e attività tecniche connesse (es. progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza). La stazione appaltante determina l’importo a base di gara secondo l’Allegato I.13 (equo compenso). L’operatore economico può applicare uno sconto, che non può superare il 20% del valore calcolato. Ecco quindi l’Interpretazione della norma: Il comma 15-quater viene interpretato come il limite massimo di ribasso applicabile nel contesto degli affidamenti diretti, rispettando il principio dell’equo compenso. Il RUP calcola il compenso intero secondo l’Allegato I.13; non può imporre una riduzione forfettaria alla fonte superiore al 20%, ma deve considerarla come il limite massimo che l’operatore può offrire in sede di negoziazione. In pratica, la riduzione del 20% è applicabile a tutti i servizi di ingegneria e architettura, garantendo che il corrispettivo finale non scenda sotto l’80% di quanto calcolato con i parametri dell’Allegato.
