Questo articolo è valutato
( votes)Gara Mepa Consip, ambiguità del modulo informatico
La giurisprudenza amministrativa, con tal sentenza, ha confermato che la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non è configurabile quando la commistione derivi da ambiguità strutturali del modulo informatico predisposto dalla stazione appaltante. Ecco i punti chiave emersi dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6183/2025 (e conformi a Sez. V, nn. 5871/2024, 1263/2024, 334/2024, 7997/2022, 2090/2020). Se l’offerta tecnica richiede la compilazione di un campo obbligatorio denominato “Valore offerto” (identico a quello dell’offerta economica), il concorrente che inserisce il dato economico non commette un illecito sanzionabile con l’esclusione. L’errore è indotto da una piattaforma non chiara. In presenza di clausole ambigue nella lex specialis, deve prevalere l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara, tutelando la massima partecipazione e la concorrenza. Trova applicazione il principio del legittimo affidamento del concorrente, che non può subire le conseguenze negative di una richiesta palesemente ambigua o contraddittoria della stazione appaltante. Il divieto di commistione deve essere verificato in concreto, non in modo automatico. Se il dato economico è inserito solo per errore del sistema, non sussiste la violazione della segretezza o dell’imparzialità della valutazione. L’esclusione è illegittima se la commistione è frutto della struttura errata del portale telematico, e non di una precisa volontà del concorrente di anticipare elementi economici nella busta tecnica (anche Tar Basilicata, Sez. I, 20/03/2025).
