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( votes)Principio di equivalenza funzionale
Secondo la sentenza in esame, il principio di equivalenza funzionale garantisce la massima partecipazione (favor partecipationis) negli appalti pubblici, permettendo l’ammissione di prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste (Cons. Stato, Sez. III, nn. 4364/2013, 4541/2013, 5259/2017, 6561/2018, 6212/2019, 3081/2020, 8840/2025). Questo principio si applica in modo generalizzato sia ai requisiti minimi che a quelli discrezionali, coprendo l’offerta nel suo complesso e il punteggio attribuito. La valutazione di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Pertanto il principio generale trova una applicazione generalizzata sia per quanto riguarda i requisiti minimi sia per quanto riguarda i requisiti discrezionali e caratterizza l’intera disciplina della evidenza pubblica, con la possibilità di aggiungere, successivamente alla valutazione fatta dalla S.A., prodotti che abbiano specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, e ciò risponde, per l’appunto, al principio del favor partecipationis. Il Giudice non può sostituire le sue capacità valutative a quelle della P.A. quando si tratti esclusivamente di regole tecniche attinenti alle modalità di valutazione delle offerte, nemmeno se la determinazione adottata sia semplicemente opinabile dal punto di vista metodologico. È interessante notare come la giurisprudenza più recente tenda a considerare l’equivalenza come implicita: anche se il bando non lo scrive espressamente, la Stazione Appaltante è obbligata a valutare i prodotti equivalenti, proprio per garantire la massima concorrenza.
