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( votes)La giurisprudenza amministrativa, conferma che le voci di costo indicate in offerta vincolano l’operatore
economico e non possono essere ignorate dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia.
L’impresa non può successivamente rimettere in discussione la propria rappresentazione economica,
sebbene sia ammessa una parziale riperimetrazione dei costi per dimostrare la sostenibilità
complessiva dell’offerta. «Si tratta di costi che lo stesso operatore economico ricorrente ha ritenuto
di dover indicare, cosicché l’amministrazione non avrebbe potuto legittimamente ignorarli in sede di
valutazione dell’anomalia.»
In sede di verifica di anomalia, la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo è un costo diretto
autonomo e obbligatorio, distinto dalle festività retribuite già incluse nelle tabelle ministeriali. Le
tabelle considerano il minor monte ore teorico, ma non il compenso aggiuntivo per il lavoro effettivo,
giustificando calcoli separati.
Vi è una Distinzione costi; le tabelle ministeriali coprono le ore non lavorate (ex festività), mentre
la maggiorazione per il lavoro in giorno festivo (spesso 50% o CCNL specifici) costituisce un costo
aggiuntivo. La Stazione Appaltante deve includere il costo del lavoro, non solo il costo teorico (CCNL)
ma anche il costo effettivo lavorato, incluse maggiorazioni per festività e straordinari.
Per la correttezza del calcolo è pertanto ritenuto logico e conforme applicare l’incidenza della
maggiorazione (es. 50%) proporzionalmente ai giorni festivi realmente lavorati all’interno del monte
ore offerto. La mancata inclusione di tali maggiorazioni, se previste, rende l’offerta inattendibile
