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( votes)Contratti pubblici – Sostituzione ausiliaria
L’estratto giurisprudenziale in questione fotografa in pieno il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, pienamente recepito dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che boccia qualsiasi automatismo espulsivo dell’impresa principale (avvalente) a causa di vicende che colpiscono la sua impresa ausiliaria. Viene ad estrinsecarsi il c.d. principio del “divieto di contagio”, il ragionamento si articola su tre capisaldi, innanzitutto la sostituibilità: 1) Qualora l’ausiliaria dovesse essere incisa da una causa di esclusione, l’operatore economico ha il diritto di essere autorizzato a sostituirla con un altro soggetto in possesso dei requisiti, come previsto dall’art. 104, comma 6 del Codice. 2) Non vi è alcun automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve concedere all’offerente la possibilità di sanare la carenza strutturale. Non è ammesso, dunque, il “contagio” immediato dell’offerta. 3) Valutazione discrezionale (Art. 95): Trattandosi di cause di esclusione non automatiche (quali i gravi illeciti professionali), la stazione appaltante non può procedere a esclusioni aprioristiche. È richiesto invece un giudizio complesso e tecnico sull’affidabilità dell’operatore, che di fatto salvaguarda la concorrenza e favorisce la conservazione dell’offerta.
