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( votes)Revisione prezzi e rinegoziazione – Aumento CCNL in corso di gara
Il principio espresso stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta il rinnovo del CCNL (e la conseguente istanza di rinegoziazione) intervenga prima dell’aggiudicazione e persino prima della verifica di anomalia. In questa fase, infatti, l’operatore vanta un interesse legittimo. La linea di demarcazione della giurisdizione si articola in due scenari distinti, la sopravvenienza prima dell’aggiudicazione (come nel caso di cui trattasi con evento del 16.02.2024) e il verificarsi dopo l’aggiudicazione, nel caso in questione la procedura di gara è ancora aperta e la stazione appaltante deve ancora individuare l’aggiudicatario sulla base delle condizioni economiche iniziali. Poiché permane l’esercizio del potere amministrativo, la controversia è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Quando il rinnovo del CCNL si verifica successivamente all’aggiudicazione definitiva (e a maggior ragione in fase di esecuzione contrattuale), il rapporto negoziale è già consolidato. In questa ipotesi, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9468/2024, la pretesa al riequilibrio economico assume la consistenza di un diritto soggettivo patrimoniale, radicando la giurisdizione del giudice ordinario.
