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( votes)In virtù di tal sentenza del TAR Piemonte si è stabilito che, la mancata verifica dei requisiti del progettista è un vizio procedurale che può essere sanato con effetto retroattivo (ex tunc) se una verifica successiva conferma la sussistenza dei requisiti al momento dell’offerta. Questo approccio, in linea con il principio del risultato (art. 1, D.Lgs. 36/2023), privilegia la sostanza sulla forma e convalida l’aggiudicazione se l’operatore possedeva effettivamente il requisito.
Vi è quindi un vizio procedurale; la mancata verifica dei requisiti del progettista da parte della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione viola la lex specialis e l’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. Il vizio può essere sanato, anche dopo l’instaurazione di un giudizio, attraverso una verifica postuma da parte della stazione appaltante.
Effetto della sanatoria, se la verifica postuma conferma l’effettiva sussistenza dei requisiti al momento della presentazione dell’offerta, l’aggiudicazione rimane valida con effetto retroattivo (ex tunc).
Il principio applicato è innanzitutto il principio del risultato che promuove l’efficienza dell’azione amministrativa e la valorizzazione della sostanza rispetto alla mera forma procedurale ovvero la prevalenza della sostanza sulla forma; viene privilegiato il possesso sostanziale del requisito da parte del progettista, anziché l’errore formale (la mancata verifica preliminare) da parte della stazione appaltante.
Con la sentenza in questione, il TAR Piemonte ha accolto parzialmente il ricorso di una S.r.l., annullando l’aggiudicazione di un appalto di manutenzione all’A.O.U. Città della Salute di Torino.
La decisione è di fondamentale rilievo perché, pur salvando l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, ha riscontrato un vizio insanabile nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, imponendo all’amministrazione di rinnovare tale valutazione.
