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Con la sentenza in esame è stato stabilito che un “decreto che dispone il giudizio” per determinati reati di particolare gravità, come quelli contro il patrimonio mediante frode e associativi connessi al riciclaggio, costituisce un “adeguato mezzo di prova” ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Ciò legittima la stazione appaltante ad avviare una valutazione discrezionale del grave illecito professionale senza attendere una condanna definitiva. Come è noto “il decreto che dispone il giudizio e/o rinvio a giudizio” è un atto processuale con il quale il giudice stabilisce che un imputato debba affrontare un giudizio penale, ritenendo sussistenti elementi sufficienti per l’accusa, a tal fine vengono presi in considerazione reati di particolare gravità, come i delitti contro il patrimonio mediante frode e i reati associativi, inclusi quelli legati al riciclaggio di denaro, mentre per “adeguato mezzo di prova” significa che la stazione appaltante può utilizzare questo provvedimento come una prova sufficiente per avviare una valutazione discrezionale. Ciò consente alla S.A. di escludere un operatore economico se essa ha ritenuto il fatto gravemente illecito anche prima che ci sia una condanna definitiva. Non è necessario attendere una sentenza di condanna passata in giudicato per poter avviare la valutazione. Il giudizio discrezionale della stazione appaltante sull’inaffidabilità di un operatore economico è legittimo se si basa su un’istruttoria completa e una motivazione che chiarisca la gravità dei reati, la loro pertinenza all’appalto e gli elementi indiziari emersi dal procedimento penale. Questa valutazione rientra nelle cause di esclusione non automatica, dove la stazione appaltante valuta l’affidabilità dell’operatore alla luce dei reati contestati e delle eventuali misure di “self-cleaning” adottate, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023). La stazione appaltante valuta se le misure di “self-cleaning” adottate dall’operatore economico sono tempestive e sufficienti a ripristinare l’affidabilità, comunicandone le ragioni se le ritiene inadeguate. In un contraddittorio procedimentale, l’onere di provare la propria affidabilità spetta all’operatore economico, che deve fornire prove concrete (come il self-cleaning) per contrastare le accuse dell’amministrazione. Affermare genericamente la presunzione di non colpevolezza non è sufficiente a superare una valutazione negativa basata su un quadro indiziario grave e lineare, sottolinea il testo. Con questa sentenza, il TAR Campania ha rigettato il ricorso di un’impresa, confermando la legittimità della sua esclusione da una procedura per l’affidamento di una concessione demaniale marittima a causa di un “grave illecito professionale”.

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