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In virtù dell’art. 17, comma quarto del D. Lgs. 36/2023, al fine di calcolare il valore un appalto
pubblico (stimato), bisogna considerare l’importo massimo stimato, omnicomprensivo di qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi, nonché premi, pagamenti per offerenti e candidati, stabiliti in
maniera precisa all’interno delle documentazioni di gara.
Il valore stabilito è utile per comprendere se la gara sia soggetta alla disciplina dei sopra soglia,
ma anche al fine di determinare quali siano i requisiti di partecipazione (ex art. 100 del D.Lgs.
n.36/2023), ciò perché il sistema di qualificazione per chi esegue i contratti pubblici è articolato in
ragione delle categorie di opere e dell’importo delle medesime (ciò è dettagliato dall’allegato II.12,
che qualifica gli operatori in virtù del valore stimato della procedura di gara omnicomprensivo di tutte
le forme di opzioni e rinnovi del contratto).
Di riflesso, solo ed esclusivamente l’importo della procedura complessivo (non il prezzo offerto dal
concorrente, né l’importo a base di gara) rappresenta il riferimento al fine di individuare i requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
La Conclusione a cui si è giunti è confortata dalla Direttiva 2014/24/UE all’art. 72, comma 1, lette
e) e comma 4. Essa riconosce nel valore omnicomprensivo dell’importo delle prestazioni opzionali
già individuate nella disciplina di gara, il metro di riferimento al fine di determinare i requisiti di
partecipazione.

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