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( votes)Spese di giudizio e istanza cautelare Con tale sentenza, il TAR ha correttamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse iniziale del ricorrente è venuto meno, ma ha poi deciso sulle spese basandosi sulla “ragione più liquida” (rigetto cautelare sul fumus) e sulla situazione processuale concreta (non opposizione ma insistenza della resistente Alfa), imponendo le spese a carico di Alfa e compensandole con il Ministero, in un’ottica di bilanciamento tra la soccombenza virtuale di Alfa e la minime attività del Ministero, risolvendo così la questione dell’interesse anche ai fini delle spese la Società Alfa ha inizialmente impugnato la sua esclusione da una gara pubblica per forniture, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento danni, ma solo dopo che il Tribunale ha respinto la sospensiva per la sua offerta tecnica viziata (prezzi di listino al posto di prezzi economici, mancanza prezzi telai), Alfa ha chiesto l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la propria offerta era inammissibile, mentre il Ministero e l’AMIU (ente appaltante) si opponevano, con l’AMIU che chiedeva comunque la condanna alle spese, riconoscendo il vizio ma tutelando i costi di giudizio. Vi è stato, pertanto, un cambiamento di posizione della Società Alfa: essendo l’offerta di Alfa viziata (e quindi inammissibile), la stessa Alfa, in seguito al rigetto della sospensiva, chiede ora la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, riconoscendo di fatto l’illegittimità della propria posizione. In seguito a tale mutamento di posizione di Alfa, la posizione delle resistenti è stata poi precisamente la seguente: Il Ministero si è opposto al ricorso, mentre l’AMIU (ente appaltante), pur non opponendosi all’improcedibilità, chiede la condanna di Alfa alle spese legali, data la legittimità dei propri atti e il danno subito da Alfa. In sintesi: Alfa, non potendo più sostenere la propria posizione dopo la decisione cautelare, rinuncia al ricorso, ma chiede di non essere condannata alle spese, mentre l’AMIU, pur accettando la rinuncia, chiede il rimborso delle spese sostenute. Il Tar dichiara, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse, ma, stante l’insistenza della resistente AMIU sulla condanna alle spese, dispone che “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con AMIU S.p.A”, mentre “vengono compensate con il Ministero costituito per la minima attività difensiva svolta”.
E’ questo un punto importante perché il Tar pone in rilievo la correlazione tra attività effettivamente svolta in giudizio, nella fattispecie minima, e la decisione di non condannare alle spese, una correlazione che non risulta essere sempre valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa
