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Fallimento dell’appaltatore e DURC irregolare: la clausola di sospensione dei pagamenti subordinata alla regolarità del DURC non opera più.

Il Tribunale di Venezia, Sezione I, 30/07/2025 n.3923 ha stabilito che, in caso di fallimento dell’appaltatore, la clausola contrattuale che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC non è più applicabile. Il principio della par condicio creditorum prevale sulla tutela contrattuale del committente, che è tenuto a versare il corrispettivo direttamente alla curatela fallimentare. 

La suddetta sentenza del Tribunale di Venezia ha quindi analizzato le clausole contrattuali che tutelano il committente in caso di irregolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, nel caso in cui l’appaltatore venga dichiarato fallito. La decisione presa dai giudici ha stabilito chiaramente che, con il fallimento, la clausola che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC perde la sua efficacia, e il committente è tenuto a versare il corrispettivo dovuto, come accennato, nelle mani della curatela fallimentare.

Il caso

Nel caso specifico, una società committente si è opposta al decreto ingiuntivo della curatela fallimentare del proprio appaltatore, rifiutandosi di pagare le fatture per irregolarità contributive del fornitore.

La motivazione della committente era basata sul fatto che il pagamento fosse contrattualmente subordinato alla presentazione del DURC regolare, come previsto dall’art. 16 del contratto, e che tale irregolarità rendesse il credito inesigibile.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione rigettando così la tesi della committente, dichiarando il credito della curatela esigibile. Infatti, analizzando la clausola del DURC, la sua funzione è quella di proteggere il committente dalla responsabilità solidale per i contributi non versati dall’appaltatore.

In conseguenza del fallimento, pertanto, con l’apertura della procedura fallimentare, subentra il c.d. principio della “par condicio creditorum”, che garantisce il pagamento dei crediti previdenziali secondo l’ordine di prelazione legale.

Questo meccanismo legale assorbe la tutela contrattuale del committente, eliminando il rischio di responsabilità solidale e rendendo il pagamento del corrispettivo alla curatela obbligatorio.

Riassumendo quindi, nel caso trattato, la committente si opponeva al decreto ingiuntivo della curatela fallimentare sostenendo che il pagamento del corrispettivo fosse condizionato alla regolarità contributiva dell’appaltatore, comprovata dal DURC, come stabilito contrattualmente. La mancata presentazione di tale documentazione e le risultanze dello stato passivo fallimentare, che evidenziano debiti contributivi, giustificherebbero il rifiuto di pagamento, rendendo il credito inesigibile secondo anche quanto pattuito. 

La committente aveva sottolineato come dallo stato passivo del fallimento venisse fuori una vera e propria irregolarità contributiva con ingenti debiti verso l’INPS, creando così un credito inesigibile in virtù delle pattuizioni contrattuali.

La decisione del Tribunale di Venezia

La sentenza del Tribunale di Venezia ha rigettato in toto l’opposizione della committente. Il credito della Curatela Fallimentare è stato ritenuto esigibile. Infatti, il fine della clausola contrattuale inerente al DURC è solo quello di tutelare la committente dal rischio di dover rispondere in solido per gli oneri contributivi e previdenziali non corrisposti ai dipendenti dall’impresa Appaltatrice (art. 29 D.lgs. n. 276/2003), ma, tale scopo di tutela, secondo il Tribunale, viene senza dubbio meno con la dichiarazione di fallimento.

Nel momento in cui inizia una procedura concorsuale, subentra il principio della par condicio creditorum, ovvero i creditori devono essere soddisfatti seguendo l’ordine di prelazione stabilito per legge.

La Legge infatti stabilisce che i crediti previdenziali e assistenziali sono “in privilegio” e pertanto vengono pagati prima rispetto ad altri creditori (ad es. i chirografari); il committente non può più rispondere in solido perché il versamento degli oneri previdenziali è sottoposto nonché garantito dalla c.d. par condicio creditorum.

La clausola di sospensione dei pagamenti viene a perdere la sua funzione e non può essere esser opposta alla Curatela Fallimentare, il corrispettivo che il committente ha l’obbligo di versare va a confluire nell’attivo fallimentare e deve essere distribuito ai creditori nell’ordine di prelazione; del resto, già in passato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (5685/2020) aveva ritenuto che la clausola di sospensione dei pagamenti è valida solo in un rapporto negoziale in essere con un’impresa attiva e non è applicabile se il contratto si è sciolto per via del fallimento dell’impresa.

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Redazione MediAppalti
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