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( votes)Gravi illeciti professionali, pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici
La sentenza in esame statuisce che, in presenza di gravi illeciti professionali, in pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici, si riscontra una rilevanza escludente solo nell’ambito di gare aventi a oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria.
In virtù dell’articolo 98, comma 3, lettera h), n. 4, del codice, l’illecito professionale grave, suscettibile di costituire causa di esclusione non automatica ai sensi del precedente articolo 95, comma 1, lettera e), può desumersi anche dalla pendenza di un procedimento penale per “reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria”;
Quanto stabilito dalla suddetta norma, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante, deve essere considerato non nel senso che debbano rilevare i soli procedimenti commessi nell’esecuzione dei contratti pubblici, ma nel senso che quando pende un procedimento per reato urbanistico può assumere rilevanza escludente solo quando ci troviamo di fonte a gare aventi oggetto lavori o servizi di architettura o ingegneria.
Il comma 6, lettera h), dell’art. 98, in riferimento ai reati di cui trattasi statuisce che….costituiscono mezzi di prova adeguati “la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali e personali se emessi dal giudice penale”.
