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( votes)Impugnazione atti di gara
Con la presente sentenza la giurisprudenza amministrativa richiede che un concorrente che ha impugnato gli atti di una gara d’appalto precedenti all’aggiudicazione, debba anche impugnare il provvedimento di aggiudicazione, qualora questo intervenga durante il giudizio. L’omissione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, dato che l’aggiudicazione è l’atto finale e inoppugnabile che conferisce l’utilità al vincitore.
Le Motivazioni dell’obbligo di impugnazione sono in primo luogo il carattere decisorio dell’aggiudicazione, ciò perché il provvedimento di aggiudicazione è considerato l’atto conclusivo; in secondo luogo vi è il carattere della lesività immediata per gli altri concorrenti. L’aggiudicazione, infatti, produce un atto lesivo verso gli altri concorrenti, escludendoli definitivamente dalla possibilità di ottenere il contratto. Per ottenere la tutela giuridica del proprio interesse, il concorrente deve impugnare l’atto che attribuisce l’oggetto del contratto, ossia l’aggiudicazione.
Conseguenze di tale omissione sono: in primis la improcedibilità del ricorso; cioè se il concorrente non impugna l’aggiudicazione, il suo ricorso viene dichiarato improcedibile, in secundis la sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso l’improcedibilità deriva dalla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, poiché l’atto che contestava è stato superato da un atto più avanzato e determinante.
