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Per un contratto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la regola generale è che la possibilità di proroga debba essere stata prevista negli atti di gara. Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto, in presenza di circostanze eccezionali, la possibilità di disporre una proroga tecnica anche in assenza di una specifica clausola contrattuale.

In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 17 ottobre 2025, n. 8082, ha chiarito che, pur inserendosi nell’ambito di un rapporto contrattuale già esistente, il provvedimento di proroga costituisce un autonomo atto amministrativo. Ne consegue l’applicazione del principio tempus regit actum: la legittimità della proroga deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione.

Pertanto, qualora la determina di proroga venga adottata oggi, la relativa legittimità deve essere verificata alla luce dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, che configura la proroga tecnica come un istituto di carattere eccezionale e straordinario.

La proroga può quindi essere disposta soltanto in presenza congiunta di presupposti particolarmente rigorosi:

  1. Eccezionalità della situazione. La proroga non può essere programmata né utilizzata quale ordinaria modalità di gestione della scadenza contrattuale, ma deve costituire una soluzione temporanea e residuale, strettamente funzionale a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento.
  2. Ritardo non imputabile alla stazione appaltante. La mancata conclusione della nuova procedura entro la scadenza del contratto deve dipendere da circostanze oggettive, imprevedibili o comunque non superabili con l’ordinaria diligenza. La proroga non può, invece, essere utilizzata per porre rimedio a ritardi determinati da inerzia, cattiva programmazione o tardivo avvio della gara da parte dell’amministrazione.
  3. Sussistenza di un grave pregiudizio all’interesse pubblico. L’interruzione delle prestazioni deve determinare un pericolo concreto per persone, animali o igiene pubblica, ovvero un grave danno all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. Non è pertanto sufficiente un semplice disagio organizzativo o l’esigenza generica di assicurare continuità gestionale.

Ne consegue che, anche per un contratto originariamente affidato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, una proroga tecnica disposta oggi può ritenersi legittima solo ove la stazione appaltante dia puntuale conto, nella relativa motivazione, della natura eccezionale della situazione, della non imputabilità del ritardo e del concreto pregiudizio che deriverebbe dall’interruzione del servizio.

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