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( votes)L’affidamento in house non può essere utilizzato come “gara ponte”
La sentenza n. 6562 del 20 agosto 2026 del Consiglio di Stato, Sezione V, stabilisce che l’affidamento in house non può essere utilizzato come “gara ponte” o soluzione temporanea per gestire una concessione demaniale marittima o un’infrastruttura (come un porto turistico) sulla base del solo presupposto di dover predisporre e completare la nuova procedura di evidenza pubblica. I Principi Chiave della Decisione sono i seguenti: a) Innanzitutto il divieto di autolegittimazione temporanea: La mera necessità di bandire una nuova gara non giustifica il ricorso all’affidamento diretto a una società in house, nemmeno per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura selettiva. b) Obbligo di motivazione e requisiti: L’affidamento in house resta subordinato alle verifiche e ai requisiti rigorosi previsti dalla legge (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e norme collegate), inclusa la valutazione analitica sulla convenienza economica e sulle ragioni del mancato ricorso al mercato. Tali valutazioni non possono essere omesse o ritenute implicite, non deve trattarsi assolutamente di una proroga mascherata, l’istituto non è applicabile in via analogica o strumentale per coprire periodi di vuoto procedurale in violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici.
