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( votes)(Corte dei Conti della Toscana, deliberazione n. 167/2026)
1. Il quesito
2. Il riscontro
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- Il quesito
Con il quesito, la stazione appaltante rappresenta alla sezione toscana della Corte dei Conti, l’intendimento di “revisionare il Regolamento degli incentivi tecnici al fine di introdurre una disciplina differenziata relativamente alle procedure di affidamento in concessione ex art. 174 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023 per la gestione di servizi pubblici senza esborso monetario a carico dell’Ente, essendo in tali fattispecie l’equilibrio economico-finanziario garantito interamente dai proventi tariffari pagati dagli utenti (c.d. concessione “calda”); a tal fine, richiama gli articoli 45 e 179 del Codice dei contratti pubblici, nonché i precedenti della magistratura contabile sulla materia degli incentivi tecnici relativi alle cc.dd. concessioni calde”.
Dal prosieguo emerge l’intendimento dell’ente instante diretto a “calmierare” gli importi degli incentivi in relazione alle concessioni (considerato che l’incentivo, in questo caso, ai sensi dell’articolo 45 deve essere calcolato sull’importo della concessione e quindi importi di estremo rilievo che, è bene precisarlo, non possono essere caricati sul concessionario ma devono caricare direttamente sul bilancio dell’ente).
In questo senso, infatti, si precisa – nella domanda che la richiesta si contestualizza “Nell’ottica di calmierare gli importi destinabili alle finalità di cui all’art. 45 c. 2, 6 e 7 per importi di valore stimato rilevanti rispetto agli standard dell’Ente, come nel caso di concessioni calde, l’Ente si propone di adottare la disposizione regolamentare indicata di seguito, per determinare una disciplina standard progressiva fino ad un tetto massimo ridotto in funzione dell’importo totale della concessione come calcolato ai sensi dell’Art. 179 c. 2 del Codice.
- Il riscontro
Nel riscontro (espresso con la deliberazione Corte dei Conti della Toscana, n. 167/2026) la sezione evidenzia l’inammissibilità del quesito che “non appare superare il vaglio di ammissibilità oggettiva, in quanto non riguarda la risoluzione di uno o più dubbi interpretativi, ma si traduce nella sottoposizione, a questa Sezione, di una bozza di disposizione regolamentare, peraltro connessa a specifiche procedure di affidamento in programmazione, chiedendone una valutazione complessiva di legittimità ex ante. Appare evidente come tale tipologia di istanza esuli dal perimetro della funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti, come sopra delineata, e non possa essere quindi esaminata nel merito”.
Se la sezione non risponde, è possibile sotto il profilo pratico/operativo fornire dei suggerimenti desumibili dai riscontri del Mit e dagli interventi vari della Corte dei Conti.
In primo luogo, l’incentivo oggi è possibile acquisirlo anche per le concessioni. E questo si deve alla modifica dell’articolo 45 rispetto al pregresso articolo 113 del codice del 2016.
Se l’articolo 113 conteneva, per il calcolo degli incentivi, un riferimento alla base di gara l’attuale disposizione parla di “affidamento” comprendendo pertanto ogni tipo di dinamica di individuazione del contraente compreso lo stesso affidamento diretto.
Ciò detto, e ribadito che l’incentivo non può essere caricato sui costi del concessionario, in questo senso il Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 4023/2026.
Pertanto, gioco forza, l’incentivo deve gravare sul bilancio dell’ente. Situazione che può essere calmierata in due modi: il primo è quello di considerare gli incentivi nell’ambito dell’entrata determinata dal canone concessorio.
In assenza di entrate l’ente deve recuperare delle risorse e “negoziarle” con i soggetti interessati per il tramite del passaggio in delegazione trattante.
In questo senso si valorizza la prerogativa prevista nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 45 in cui si legge che rimane “salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”.
Rimane fermo, ovviamente, l’esigenza di stabilire le regole di riparto ora direttamente nel contratto decentrato.
