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(Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, deliberazione n.139/2026)

1.        La richiesta

2.       La risposta

3.       Le varianti in corso d’opera

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  1. La richiesta

L’Ente sottopone alla sezione del Veneto la questione relativa alla  possibilità (o meno) di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche in relazione, da un lato, ai rinnovi contrattuali espressamente previsti negli atti di gara e computati nel valore stimato dell’appalto e, dall’altro, alle varianti in corso d’opera intervenute nell’esecuzione del contratto”.

A sostegno della richiesta, il Comune evidenzia l’esistenza di un quadro interpretativo non univoco. Da una parte, infatti, richiama alcuni orientamenti della magistratura contabile, tra cui le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 43/2021/PAR e della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 29/2021/PAR e n. 64/2022/PAR, che avrebbero assunto un’impostazione restrittiva in ordine all’estensione degli incentivi ai rinnovi contrattuali e alle varianti, ammettendo l’incentivazione soltanto per le varianti suppletive comportanti un effettivo incremento dell’importo contrattuale ed escludendo quelle derivanti da errori di programmazione o progettazione imputabili all’amministrazione.

Dall’altra parte, l’Ente richiama anche i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1427 del 17 luglio 2022 e n. 1521 del 26 settembre 2022, secondo cui l’attività tecnica connessa all’esercizio dell’opzione di rinnovo sarebbe incentivabile qualora il rinnovo sia stato originariamente previsto negli atti di gara oltre ad essere considerato nel valore stimato dell’appalto e nella relativa programmazione.

Ci si sofferma, in particolare, sull’attività esecutiva visto che le opzioni o le varianti scontano già a monte la procedura per l’assegnazione del contratto.

A rafforzamento della propria richiesta nel parere si rimarca che “l’attività svolta dal Responsabile unico del procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto (ovvero dal direttore dei lavori) nell’ambito dei rinnovi contrattuali e delle varianti non costituirebbe una mera prosecuzione dell’attività originaria, ma richiederebbe autonome e complesse attività di verifica, monitoraggio, gestione tecnica e amministrativa. Tuttavia, il contrasto tra gli orientamenti sopra richiamati determinerebbe incertezze applicative per gli uffici comunali, esponendo l’Amministrazione, da un lato, al rischio di contestazioni contabili in caso di liquidazione degli incentivi e, dall’altro, a possibili contenziosi da parte del personale interessato in caso di mancato riconoscimento degli stessi”.

Alla luce di tali premesse, il Comune chiede alla Sezione regionale di esprimersi:

a) sulla legittimità del calcolo e della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche in relazione al valore economico derivante dall’esercizio di un’opzione di rinnovo contrattuale già prevista negli atti di gara, inserita nella programmazione e considerata nel valore complessivo dell’appalto;

b) sulla possibilità di riconoscere incentivi in relazione alle varianti in corso d’opera, nonché sull’eventuale esclusione delle varianti derivanti da errori di programmazione o progettazione, anche quando queste abbiano comportato un significativo e documentato aggravio dell’attività tecnica e amministrativa svolta dal personale interno.

  • La risposta

La sezione evidenzia che l’elemento dirimente non è rappresentato, ai fini della previsione dell’incentivo, dunque, dalla circostanza che il rinnovo sia previsto nei documenti di gara o valorizzato ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto, bensì dalla verifica dell’effettiva sussistenza di un procedimento caratterizzato da confronto concorrenziale. Occorre verificare in quale ambito applicativo ricade ovvero l’articolo 113 del codice del 2016 o la nuova previsione contenuta nell’articolo 45 dell’attuale codice.

Alla luce di quanto, spiega la sezione, tale conclusione “è corroborata dal fatto che, rispetto all’originaria nozione restrittiva dell’art. 113, d.lgs. n. 50/2016 [“singoli appalti di lavori, servizi e forniture” (comma 1) e “lavori, servizi, forniture, posti a base di gara” (comma 2)], il diritto sopravvenuto (nella specie, l’art. 45, co. 1, d.lgs. n. 36/2023) non esclude più il riconoscimento dell’incentivo nel caso di rinnovo contrattuale con mero affidamento diretto, dal momento che ha sostituito la formulazione preesistente con la locuzione estensiva “singole procedure di affidamento” (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 372/2025/PAR, cit.)”.

Ne consegue che l’attribuzione degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 richiede il rigoroso accertamento della complessiva sussistenza delle condizioni legittimanti individuate dal legislatore (vedasi, tra l’altro, il parere dell’ANAC n. 67 del 2024, peraltro citato nella richiesta di parere, che le elenca dettagliatamente).

Pertanto, nel rinnovo non è consentita l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

Né può trarsi argomento contrario dai pareri resi sul tema dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Le indicazioni richiamate dall’Ente istante si muovono, infatti, su piani finalistici diversi e affrontano, peraltro, la distinta questione della base di calcolo del fondo incentivante, a prescindere dai presupposti sostanziali per la liquidazione dell’incentivo al personale. Pertanto, non è ravvisabile, ontologicamente, un effettivo contrasto interpretativo tra i richiamati pareri ministeriali e la giurisprudenza contabile.

  • Le varianti in corso d’opera

Lo stesso ragionamento vale per le varianti in corso d’opera visto che la relativa disciplina, recata dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, contempla la possibilità di modificare i contratti di appalto, senza l’espletamento di una nuova procedura di affidamento, nelle seguenti ipotesi (comma 1): “a) modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziali; b) modifiche resesi necessarie, non incluse nell’appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnico-economici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi; c) modifiche imposte da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), che assumono la denominazione di varianti in corso d’opera; d) sostituzione dell’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente, in presenza di determinate circostanze”.

Sulle varianti, però (a differenza del rinnovo) l’amministrazione è tenuta a verificarne legittimità ed efficienza.

Si può parlare infatti di incentivi “nel solo caso in cui” le varianti “risultino correlati al compimento di attività che potenzino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa. L’effettiva sussistenza di tale correlazione deve essere accertata dall’amministrazione alla luce delle caratteristiche della variante e delle attività tecniche effettivamente svolte. L’incentivo non può essere utilizzato, infatti, per remunerare attività rese necessarie da carenze progettuali, difetti di programmazione o errori imputabili alla stazione appaltante, poiché una simile interpretazione risulterebbe incompatibile con la finalità premiale perseguita dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016”.

Deve realizzarsi, in pratica, “un effettivo quid pluris rispetto alle prestazioni ordinariamente connesse alla gestione dell’appalto”.

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