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Nel caso di contraffazione della polizza, ferma restando la necessaria attività di denuncia da parte delle stazioni appaltanti presso le competenti Autorità Giudiziarie, di segnalazione alla Autorità di riferimento di settore (Banca d’Italia o IVASS), nonché ad ANAC, la giurisprudenza ha mostrato un orientamento non sempre uniforme tanto da ritenere non sanabile la polizza contraffatta ovvero considerare che l’operatore economico possa essere anch’egli destinatario della truffa stessa. Occorre, dunque, verificare in quali circostanze l’operatore economico debba trovare la sanzione espulsiva dalla gara e quando invece possa essergli richiesta la presentazione di una nuova garanzia fideiussoria. Su tale aspetto rileva, pertanto, la necessaria dimostrazione da parte dell’operatore economico interessato dell’adozione di tutte le cautele a supporto della propria buona fede nella definizione della polizza sottoscritta dimostrando, ad esempio, di avere effettuato tutte quelle verifiche propedeutiche alla corretta emissione di una polizza da parte del soggetto garante in possesso della necessaria autorizzazione al rilascio di garanzie (Cfr. Comunicato del Presidente del 23 luglio 2025).

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Redazione MediAppalti
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