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( votes)Il MIT con il parere del 03/06/2025, n. 2639, conferma che, “in relazione alle attività connesse alla fase di affidamento, il limite dell’incentivo da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è quello del 25 per cento, indicato dall’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, calcolato sull’importo di cui all’art. 45, comma 2, del medesimo decreto legislativo, vale a dire il 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3 del citato art. 45, una relativa all’80 percento da destinare agli incentivi per funzioni tecniche e l’altra relativa al 20 per cento da destinare alle finalità specificate ai successivi commi 5, 6 e 7. Diversamente, il limite suddetto non opera nel caso in cui le funzioni di committenza ausiliarie comprendano attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento). Sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023.”
