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Convenzioni Consip – Obbligo di convenzionamento delle Regioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato da tale sentenza stabilisce il principio di centralizzazione e obbligatorietà dell’approvvigionamento tramite Consip S.p.A. per le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle Regioni. I capisaldi di tale disciplina si articolano come segue: Art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006, impone l’obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni messe a disposizione da Consip per le categorie merceologiche dell’energia elettrica, del gas, dei carburanti (rete ed extra-rete) e dei combustibili per riscaldamento. L’ art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012 stabilisce le sanzioni e le responsabilità per l’elusione di detti obblighi (nullità dei contratti stipulati in violazione e profili di responsabilità amministrativa/danno erariale). L’ Art. 9, comma 3, D.L. n. 66/2014 estende gli obblighi di centralizzazione degli acquisti e di utilizzo delle convenzioni quadro d.P.C.M. 11 luglio 2018 (sub n. 19). Ricomprende formalmente i servizi di manutenzione di immobili e impianti tra quelli per cui vige l’obbligo di riferimento a Consip. La possibilità di derogare agli accordi quadro attivi è strettamente limitata. Ricorrere ad altri canali di approvvigionamento è illegittimo, a meno che non sussistano elementi talmente differenziali da rendere la prestazione non comparabile o sostanzialmente difforme da quella offerta dal fornitore convenzionato. L’aggiunta di servizi ancillari o accessori (come il call center, la reperibilità, l’anagrafe tecnica o la certificazione energetica) non giustifica lo scostamento dal vincolo di convenzionamento, non alterando la natura qualitativa dell’affidamento principale.

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