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( vote)Intelligenza artificiale a supporto del RUP – Gravi illeciti professionali
La stazione appaltante deve valutare l’affidabilità dei concorrenti basandosi su fatti pregressi, come le risoluzioni contrattuali, senza dirimere il merito delle controversie civili. L’impugnazione delle risoluzioni o le transazioni non impediscono tale valutazione discrezionale, essendo sufficiente il ragionevole dubbio sull’integrità dell’operatore, specialmente in presenza di risoluzioni multiple. E’ stato precisato che il compito del giudice non è quello di stabilire se l’operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende (se così facesse questo Collegio si sostituirebbe ai giudici investiti delle singole controversie), ma è di valutare se l’insieme del contegno tenuto dall’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione, ai fini dell’esclusione dalla gara, come si è detto, è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10438). Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della ‘non pretestuosità’ della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione e non può in alcun modo pervenire ad evidenziare una mera ‘non condivisibilità’ della valutazione stessa.
