Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Legittimità dell’esclusione per irregolarità fiscale certificata dal FVOE

Le risultanze del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE),  in materia di regolarità contributiva/tributaria costituiscono prova legale e fanno fede fino a querela di falso, vincolando la stazione appaltante. Ai sensi della sentenza Consiglio di Stato 2844/2026, non sussiste obbligo di contraddittorio procedimentale o verifiche autonome, essendo onere dell’operatore monitorare la propria posizione. Ecco cosa statuisce tale sentenza:Innanzitutto la c.d. Fede privilegiata: Il FVOE certifica la regolarità fino a querela di falso. Poi vi è il principio di Autoresponsabilità: L’operatore economico è responsabile della correttezza dei dati nel proprio fascicolo. Va rimarcato che non è necessario attivare sub-procedimenti in contraddittorio, superando le indicazioni della vecchia delibera ANAC 464/2022 a favore della delibera ANAC 262/2023. Non vi è nessun onere per l’Ente: La stazione appaltante non deve svolgere verifiche ulteriori o mettere in dubbio i dati del FVOE. Questa sentenza rafforza l’affidabilità del sistema digitale FVOE, trasferendo l’intero onere di verifica della regolarità fiscale e contributiva dalla stazione appaltante all’operatore economico dal momento dell’offerta fino all’aggiudicazione. Pertanto, non sussiste in capo all’Amministrazione alcun onere di attivazione del contraddittorio procedimentale né di compimento di verifiche autonome a fronte di un’attestazione di irregolarità, gravando esclusivamente sull’operatore economico, in virtù del principio di autoresponsabilità, l’onere di monitorare la propria posizione fiscale e di garantire la continuità del possesso del requisito dalla data di presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato l’esclusione di un operatore economico per irregolarità fiscale, sancendo la natura vincolante del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) che fa fede fino a querela di falso. La sentenza stabilisce che il possesso dei requisiti deve essere ininterrotto e non sanabile con documenti postumi, escludendo la necessità di contraddittorio in base alle nuove delibere ANAC.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...