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( votes)Specifiche tecniche
In generale, in virtù di tale sentenza, i principi di trasparenza e parità di trattamento (art. 18, par. 1, Direttiva 2014/24/UE) ostano all’esclusione di un’offerta basata su specifiche tecniche non giustificate oggettivamente o chiarite nei documenti di gara fin dalla pubblicazione. L’amministrazione deve garantire che i requisiti tecnici siano definiti in modo chiaro e oggettivo prima della presentazione delle offerte. Si evidenzia il principio di trasparenza e parità: Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, le stazioni appaltanti devono trattare gli operatori economici in modo non discriminatorio. Se un’esclusione si fonda su requisiti tecnici, questi devono essere trasparenti e non devono limitare artificiosamente la concorrenza. La mancanza di una giustificazione oggettiva (ex art. 2, par. 1, punto 13) o di una chiara indicazione nei documenti di gara delle specifiche tecniche rende l’esclusione potenzialmente illegittima. In sintesi, non è consentito escludere un offerente sulla base di criteri tecnici definiti o giustificati solo in un secondo momento, poiché ciò viola il diritto di tutela del legittimo affidamento e la parità di trattamento. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 aprile 2026, ha stabilito che specifiche tecniche su modularità, mobilità, peso, superficie e bracci di un robot chirurgico sono illegittime senza la clausola «o equivalente», a meno che non siano giustificate dall’oggetto dell’appalto. Tali requisiti non devono ostacolare la concorrenza, pena la violazione delle direttive sugli appalti. La sentenza esalta il principio di equivalenza: Le caratteristiche tecniche specifiche, che favoriscono un produttore, devono sempre consentire l’offerta di prodotti equivalenti, pena la limitazione della concorrenza. Deroga limitata: L’unica eccezione si verifica se tali requisiti sono assolutamente indispensabili per l’oggetto dell’appalto (es. dimensioni vincolate della sala operatoria) e non esistono alternative. La decisione si basa sull’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE (e interpretazioni del Codice Appalti italiano/europeo), garantendo la massima apertura del mercato.
