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L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera in offerta e le modalità di applicazione della clausola sociale

Con la Sentenza n.6662 del 26 agosto 2026del Consiglio di Stato (Sezione V) sono stati fissati importanti chiarimenti in tema di contratti pubblici, verifica di anomalia, costi della manodopera e clausole sociali. Se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico nell’offerta coincide con quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara, l’offerta si presume finanziariamente sostenibile. L’obbligo di fornire spiegazioni dettagliate e giustificazioni puntuali sorge soltanto in caso di ribasso rispetto alla stima della pubblica amministrazione, non quando vi è piena coincidenza. Quali sono i presupposti per la indicazione dei costi del personale:Innanzitutto vi deve essere personale stabile, l’obbligo di indicare i costi della manodopera a pena di esclusione (ex art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023) riguarda unicamente i dipendenti impiegati in via stabile e continuativa nella specifica commessa. Per quanto riguarda il personale occasionale, non sussiste tale obbligo per le figure professionali impiegate in modo indiretto, occasionale o trasversale su più contratti, i cui costi non sono rimodulabili sulla singola offerta. Per rispettare la clausola sociale è sufficiente presentare un piano di assorbimento del personale uscente che sia concretamente verificabile. Vi deve essere flessibilità: Il piano deve illustrare le modalità e le tempistiche (come la ricognizione del personale e i colloqui), senza l’obbligo di seguire rigide formule predefinite.

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