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( votes)Parere Precontenzioso Anac n. 345 del 9 settembre 2026
UPREC – PREC 258-2025-S
L’illegittimità dell’inserimento delle certificazioni di qualità come requisiti di ammissione a pena di esclusione
Il Parere di precontenzioso n. 345 del 9 settembre 2025 dell’ANAC affronta un tema cruciale in materia di appalti pubblici: l’illegittimità dell’inserimento delle certificazioni di qualità come requisiti di ammissione a pena di esclusione. Il precontenzioso è nato da una procedura per l’affidamento in concessione della gestione delle infrazioni al codice della strada e riscossione coattiva. Il bando prevedeva specifiche certificazioni di qualità come requisiti obbligatori per poter partecipare alla gara. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito i seguenti punti chiave: le certificazioni di qualità (come le norme ISO) non possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti come requisiti di partecipazione/ammissione generali, salvo casi eccezionali e proporzionati all’oggetto del contratto. Tali certificazioni devono invece essere valorizzate come criteri di valutazione dell’offerta tecnica (attribuzione di punteggio premiale) o come requisiti di esecuzione del contratto. È necessaria la tutela della concorrenza: escludere un operatore economico solo perché privo di una determinata certificazione in fase di ammissione vìola i principi di massima partecipazione, proporzionalità e libera concorrenza stabiliti dal codice dei contratti pubblici. Questa pronuncia è molto importante perché conferma una linea di indirizzo rigida dell’ANAC contro le barriere ingiustificate nei bandi di gara, proteggendo le piccole e medie imprese da requisiti escludenti sproporzionati che non impattano direttamente sulla capacità tecnica minima richiesta per presentare un’offerta.
