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1. Il critico rapporto tra indirizzo politico e gestione amministrativa

La fisiologia del rapporto tra organi politici e uffici tecnici della PA si regge su un equilibrio tanto semplice nei principi quanto delicato nella prassi. Come noto, agli organi politici spetta l’indirizzo sull’azione amministrativa e quindi la definzione di scelte di fondo, priorità, obiettivi e controllo strategico; diversamente, agli apparati tecnici spetta la gestione e l’adozione di atti e provvedimenti, di scelte tecnico-discrezionali, la responsabilità contabile e la conseguenza responsabilità disciplinare (e non solo). La citata separazione di poteri, scolpita nell’ordinamento grazie agli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dall’art. 107 del TUEL, costituisce espressione e presupposto per il buon andamento e imparzialità dell’azione Amministrativa – ex art. 97 Cost. – e ha il suo “snodo” operativo nella figura del responsabile del progetto (RUP), cui è intestata la regia istruttoria e il coordinamento degli apporti interni, fino alla decisione dell’organo competente e dopo quest’ultima.

Sul punto, la dottrina più prudente ha mostrato come la figura del RUP, in effetti, abbia spostato l’attenzione dagli organi in senso astratto alla dinamica effettiva della produzione degli effetti amministrativi. Il RUP, infatti, oggi rappresenta il punto di unificazione “dinamica” del procedimento, coordina gli uffici, governa i tempi e assicura la partecipazione degli interessati, pur senza esternare il provvedimento finale, che rimane imputato all’organo competente. In questa prospettiva, separazione politica ed amministrativa e centralità del RUP rappresentano due faccie della medesima medaglia: mentre la separazione di poteri è garanzia di imparzialità, la figura del RUP diviene garanzia di efficienza nel concreto svolgersi dell’azione amministrativa (cfr. R. Caroccia, Amministrativamente: La revoca del RUP tra silenzi positivi e “disinvoltura” della prassi, 2025, Fascicolo 3/2025).

Ciò porta però a due ricadute pratiche, specie nel sistema degli affisamenti pubblici:

  • la motivazione delle scelte gestionali (chi fa che cosa e perché) non è un orpello, ma lo strumento che rende trasparenti le opzioni tecniche e le distingue dagli input di indirizzo politico;
  • la “tenuta” organizzativa del RUP (in particolare rispetto alla relativa nomina ed all’assenza di conflitti di interesse) è decisiva per preservare l’azione amministrativa da illegittimità o indebite interferenze. La migliore prassi è quella che predetermina criteri e rotazioni, rende tracciabile ogni passaggio e circoscrive con nettezza l’eventuale momento d’indirizzo politico alla sola cornice strategica.

Nonostante ciò, il confine tra decisioni politiche e gestione amministrativa, in non poche amministrazioni, rimane incerto e, non di rado, frutto di sovrapposizioni e interferenze che indeboliscono motivazioni, controlli e assetti di responsabilità.

La separazione tra indirizzo e gestione non è un espediente formale ma un presidio a tre facce. È garanzia di imparzialità perché impedisce che obiettivi politici si traducano in prescrizioni operative “su misura”. È garanzia di efficienza perché affida alla dirigenza la scelta dei mezzi più adeguati rispetto a tempi, importi e mercato, con un RUP che coordina l’istruttoria e ne assicura la coerenza. È garanzia di responsabilità perché rende riconoscibile chi fa che cosa e perché, consentendo controlli ex ante ed ex post su decisioni e risultati. Quando questi tre piani collaborano tra loro, l’azione amministrativa può assorbire le fisiologiche pressioni esterne senza perdere legalità e capacità di esecuzione.

2. Gli affidamenti pubblici

Gli affidamenti pubblici sono il terreno in cui la distinzione indirizzo/gestione incontra le tensioni maggiori. I tempi tendenzialmente stretti, gli interessi economici in gioco, i vincoli concorrenziali, i controlli interni ed esterni finiscono per costituire una catena di responsabilità particolarmente esposta ove gli interventi politici richiano di compromettere la legittimità delle procedure ove già non compromesse da cattive prassi interne. Si pensi, ad esempio, a tutte le criticità connesse alle attività di programmazione, la scelta della procedura di affidamento, la predisposizione della lex specialis, l’espletamento della gara o dell’affidamento diretto, l’aggiudicazione, la stipula del contratto e finanche la gestione della fase di esecuzione. Si tratta tutte di fasi dove, a ben vedere, il rapporto tra organo politico ed ufficio tecnico diviene sempre più soggetto a momenti di frizione:

Nella fase di programmazione, gli organi politici fissano obiettivi e priorità, mentre la traduzione operativa – elenchi annuali, cronoprogrammi, fabbisogni, capitoli di spesa, analisi di mercato – appartiene agli uffici tecnici/dirigenziali. Peccato che sono molteplici i momenti di potenziale conflitto, connessi all’inserimento o stralcio di interventi dal programma triennale in assenza di istruttoria o coperture; la definizione dei livelli prestazionali e degli standard qualitativi minimi che condizionano la futura lex specialis; esiti e imparzialità delle analisi di mercato o consultazioni preliminari; scelta del modello di affidamento (appalto o concessione) e dell’eventuale centralizzazione/aggregazione; opzione tra progettazione interna o esterna e dimensionamento dei fabbisogni di personale/competenze.

Nella fase della scelta e della predisposizione della procedura di gara la discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante e del RUP è piena ma resta sindacabile se cade nell’illogicità, nella disparità di trattamento o nello sviamento. In questa fase procedimentale, la linea di demarcazione con la politica è netta: l’indirizzo non può imporre requisiti su misura, non può riscrivere la lex specialis e non può orientare l’esito della selezione. Le frizioni però nascono spesso sulle opzioni concrete. C’è chi spinge per una procedura aperta e chi, per ragioni di tempo o di mercato, ritiene preferibile una ristretta o una negoziata, fino a invocare l’affidamento diretto sotto-soglia anche se per importi superiori. Dopo una gara deserta qualcuno propone la negoziata senza bando ex articolo 76, mentre gli uffici rivendicano la praticabilità dell’articolo 50, e intanto si discute se ricorrere a un accordo quadro o a una CUC. Si accende il confronto anche sulla lottizzazione poiché c’è il timore del frazionamento artificioso, ma c’è anche il rischio opposto di un’aggregazione eccessiva che chiude il mercato. Sui criteri di aggiudicazione si gioca un’altra partita dato che qualcuno chiede il prezzo più basso, altri ritengono necessario l’OEPV con pesi, sub-criteri e soglie, senza dimenticare il controllo di anomalia. Entrano poi le clausole sociali e ambientali, i CAM, il riferimento al CCNL, le premialità ESG e certe istanze di territorialità che vanno tenute entro i limiti della concorrenza. Il subappalto diventa terreno sensibile quando si ragiona su quote riservate alle PMI, su subappalto a cascata, su limiti e deroghe che devono essere motivate. Nella fascia sotto-soglia la rotazione e la scelta degli invitati aprono un capitolo a parte, tra l’esigenza di escludere l’uscente e quella di garantire un’adeguata platea. I tempi di gara generano ulteriori pressioni in quanto la politica tende a chiedere accelerazioni, mentre gli uffici ricordano istruttorie, termini minimi e tempi del mercato.

Un terreno di frizione sottovalutato è anche quello delle analisi di mercato e delle consultazioni preliminari. Si tratta di attività tecniche che servono a comprendere la reale struttura dell’offerta, i livelli prestazionali raggiungibili e i rischi di concentrazione. La loro imparzialità si gioca su tre accorgimenti quali i criteri di selezione degli operatori ascoltati che riflettano il mercato di riferimento, la verbalizzazione puntuale degli incontri e la pubblicazione degli esiti in forma sintetica per consentire la verifica di coerenza tra quanto emerso e le scelte successive in tema di lotti, requisiti e criteri. Senza questi accorgimenti, il confine tra ascolto del mercato e “indirizzo eteronomo” si assottiglia e la futura lex specialis diventa più esposta a censure.

Rispetto alla fase di esecuzione, questa è il regno della gestione tecnica, con la direzione lavori o del contratto che governa il cantiere amministrativo, il RUP che coordina e controlla, il collaudatore che verifica a valle. Qui le frizioni nascono quando gli ordini di servizio sconfinano nel terreno delle varianti e gli operatori contestano che non si tratti solo di un aggiustamento tecnico. Si accendono quando i tempi stringono e la politica chiede di chiudere in fretta, mentre gli uffici ricordano che qualità, sicurezza e regolarità contributiva non si comprimono.

Negli affidamenti pubblici la rotta spetta alla politica e la manovra ai tecnici, ma tempi, interessi e controlli rendono ogni fase una catena di responsabilità ad alta tensione. Se l’indirizzo invade la gestione o le prassi si deformano rischiano di saltare confini, legittimità ed efficienza.

3. Il pensiero della Dottrina

La dottrina concorda nel ritenere che il cardine del rapporto tra organi politici e apparati tecnici sia la separazione tra indirizzo e gestione, non come formula rituale ma come architettura organizzativa posta a presidio dell’imparzialità e del buon andamento. Le ricostruzioni più autorevoli fanno risalire il modello alla “stagione” inaugurata dal D.Lgs. n. 29/1993 e poi consolidata nel D.Lgs. n. 165/2001, sottolineando che l’indirizzo politico definisce fini, priorità e controllo strategico mentre alla dirigenza spetta l’attuazione tecnico-gestionale con responsabilità proprie, misurabili e sanzionabili. In questa chiave il principio di separzione di poteri tra organi politici e uffici tecnici non costituisce un mero slogan, bensì rappresenta la regola che collega organizzazione, responsabilità e valutazione delle performance pubbliche (cfr. M. Interlandi, Il principio di separazione tra politica e amministrazione: una “storia difficile”, 2018, dirittifondamentali.it).

Accanto a questo impianto normativo, la dottrina mette però in guardia da una lettura “statica” del confine (cfr. D. Bolognino, Una visione multilivello della distinzione tra politica e amministrazione: i due “centri di potere” alla luce e all’ombra delle evoluzioni- involuzioni normative e delle prassi applicative, 2021, in Istituzioni del Federalismo, 2.2021). L’equilibrio tra politica e Amministrazione è descritto come mobile e storicamente oscillante, perché risente di cicli riformatori, prassi organizzative e nuovi assetti concreti del potere. Di conseguenza, il confine non è mai fisso e tende ad avanzare o arretrare a seconda dei contesti, con inevitabili zone grigie nei momenti in cui l’indirizzo pretende di farsi gestione o, all’opposto, la gestione ambisce a sostituire l’indirizzo. Questa “mobilità” spiega perché la distinzione debba essere sorretta da regole procedurali, trasparenza e motivazioni che rendano verificabili le scelte tecniche, specie nei passaggi più sensibili come programmazione, scelta della procedura, definizione della lex specialis ed esecuzione contrattuale.

Un orientamento dottrinale, sul punto, insiste sul nesso tra separazione e responsabilità. La distinzione funziona solo se la dirigenza risponde effettivamente dei risultati e se l’indirizzo politico rimane nel perimetro della programmazione e del controllo strategico, evitando di calare nel dettaglio dei requisiti di gara, delle valutazioni tecniche o delle determinazioni in esecuzione. In quest’ottica, il perno diventa la valutazione delle strutture e dei dirigenti, perché senza misurazione e accountability il principio resta nominalistico e il confine torna poroso, esponendo l’Amministrazione a opacità e contenziosi (cfr. S. Neri, Le principali criticità nel rapporto tra politica e amministrazione a vent’anni dal “Testo Unico” del pubblico impiego, 2021, in Istituzioni del Federalismo, 2.2021).

In tal senso, sul significato concreto dell’“indirizzo”, la Dottrina chiarisce che esso coincide con la scelta dei fini e dei programmi di settore, non con l’individuazione dei mezzi amministrativi con cui attuarli (cfr. R.N. Cesaro, La funzione di indirizzo politico: l’indirizzo politico ed amministrativo e gli atti politici, in diritto.it). Gli atti di indirizzo, cioè, non possono cristallizzarsi in prescrizioni su requisiti “su misura”, griglie valutative, inviti o esclusioni, perché a quel punto l’atto politico si travasa nella gestione e ne altera la responsabilità propria. La linea di demarcazione, pertanto, è tanto più netta quanto più gli atti politici si fermano alla definizione di obiettivi e tempistiche, lasciando agli uffici la scelta delle soluzioni tecniche motivate con cui raggiungere questi ultimi.

Infine, una parte significativa degli studi ricorda che la piena attuazione del principio è resa difficile da fattori “ambientali” (cfr. S. Battini, l principio di separazione fra politica e amministrazione in italia: un bilancio, 2012) quali l’uso estensivo di pratiche assimilabili allo spoils system, la volatilità degli assetti organizzativi, la tendenza a personalizzare gli incarichi dirigenziali e, sul versante opposto, la resistenza burocratica a farsi misurare sui risultati. Tali criticità portano a un duplice profilo di rischio legato da un lato alla politicizzazione delle strutture tecniche, dall’altro all’autoreferenzialità amministrativa. Per evitare tale rischio, parte della Dottrina ha proposto un doppio ancoraggio. Servono regole chiare sulla selezione e sulla stabilità degli incarichi dirigenziali, con incompatibilità e trasparenza, e un ciclo di programmazione-valutazione che renda tracciabili gli scostamenti tra obiettivi fissati e scelte tecniche adottate, così da ricondurre eventuali interferenze al loro giusto perimetro.

In sintesi, la dottrina contemporanea non smonta la distinzione politica-amministrazione, ma ne offre una versione “operativa”. L’indirizzo politico disegna la rotta, la dirigenza governa i mezzi e risponde dei risultati ma tra i due livelli non serve un muro ideologico, bensì un sistema di responsabilità, valutazioni e motivazioni capace di rendere evidente chi decide che cosa e perché, soprattutto nelle fasi degli appalti dove tecnica e interessi pubblici si intrecciano maggiormente.

Fini alla politica, mezzi e responsabilità alla dirigenza perchè la separazione non è uno slogan, è l’architettura del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

4. La recente Giurisprudenza

Ai fini dell’individuazione del giusto punto di equilibrio tra potere politico e attività amministrativa, certamente rileva la recente decisione del Consiglio di Stato n. 6600/2025. La decisione chiarisce in modo netto che la Giunta può tracciare la rotta con un indirizzo generale, mentre spetta al RUP e alla dirigenza scegliere la procedura concretamente più adatta tra quelle consentite dall’ordinamento.

Grazie a tale decisione, quindi, viene nuovamente confermato che l’atto politico resta una cornice che definisce l’obiettivo pubblico, non un vincolo rigido sulla tecnica di gara. Nel caso esaminato la delibera si limitava a indicare la finalità di procedere, ma non impediva di mutare strada dopo due tentativi infruttuosi. Il Consiglio di Stato afferma che la scelta del RUP di passare all’affidamento diretto annuale senza rinnovi, anziché ricorrere alla procedura di affidamento, è stata logica e coerente con i principi di economicità, efficacia e buon andamento, perché funzionale a garantire l’avvio del servizio scolastico nei tempi previsti. In questo modo la sentenza disegna un punto di equilibrio operativo in cui l’indirizzo politico indica il fine e la gestione tecnica seleziona il mezzo, assumendone la responsabilità istruttoria e motivazionale.

L’equilibrio individuato passa per tre passaggi sostanziali:

  • anzitutto la distinzione dei ruoli. La Giunta può fissare priorità e obiettivi, ma non blocca la successiva valutazione tecnica sulla procedura, che resta rimessa al RUP in base a tempi, importi e contesto del mercato. La pronuncia qualifica questa autonomia come espressione di discrezionalità amministrativa sindacabile solo quando emergano illogicità, travisamenti o sviamenti. Ne discende che, a fronte di gare deserte, l’Amministrazione può orientarsi verso la negoziata senza bando prevista dall’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023 oppure verso l’affidamento diretto, purché motivi in modo puntuale la preferenza alla luce delle esigenze del servizio e dell’organizzazione dell’ente. Nel caso specifico la preferenza per l’affidamento diretto è stata giustificata con l’urgenza di evitare dilatazioni temporali non compatibili con l’inizio dell’anno scolastico, e il Collegio ha riconosciuto la coerenza di tale valutazione;
  • il secondo passaggio riguarda la concorrenza sotto soglia. La decisione considera, infatti, recessivo l’interesse dell’uscente rispetto all’interesse pubblico alla tempestiva attivazione del servizio, e ritiene corretta la scelta di non invitare l’operatore precedente quando l’affidamento diretto rientra nei limiti di importo e nella cornice normativa applicabile;
  • il terzo passaggio è il perimetro del sindacato giurisdizionale. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa quando quest’ultima risulti istruita e ragionevole. Ciò rafforza il modello in cui l’indirizzo politico non scende nel dettaglio della tecnica di gara e la gestione tecnica espone in modo trasparente perché una via è preferibile a un’altra in relazione a tempi, importi, fabbisogni e organizzazione interna. Il risultato è un equilibrio praticabile che separa i ruoli, rende verificabile la motivazione e protegge allo stesso tempo efficienza, concorrenza e buon andamento.

Ne consegue che l’atto di indirizzo resta cornice e non vincolo. Spetta al RUP individuare la procedura e, quando la scelta è sorretta da motivazione puntuale e rispetta i presupposti di legge (importo, principio di rotazione, pubblicità e trasparenza), è legittima anche se non coincide con la rotta iniziale tracciata dalla Giunta.

Anche secondo il Consiglio di Stato, la Giunta Comunale indica la rotta e il RUP sceglie la procedura in base a tempi, importi e mercato di riferimento, al fine di raggiungere l’interesse pubblico.

5. Considerazioni conclusive

In conclusione, il rapporto tra organi politici e uffici tecnici regge quando ciascuno rimane nel proprio perimetro funzionale e lo presidia con strumenti concreti di responsabilità. La politica definisce fini, priorità e tempi-obiettivo; la dirigenza e il RUP selezionano i mezzi, costruiscono l’istruttoria e assumono la responsabilità delle scelte tecniche. Negli affidamenti pubblici questo equilibrio è messo alla prova più che altrove, perché ogni fase – dalla programmazione alla gara, fino all’esecuzione – concentra interessi, urgenze, controlli e margini di discrezionalità. Qui la distinzione non è un vezzo teorico ma rappresenta la condizione perché trasparenza, concorrenza e buon andamento non si trasformino in formule vuote. La recente giurisprudenza conferma un punto essenziale in tal senso, ossia che l’indirizzo è un potere che spetta alla Giunta mentre la scelta della procedura al RUP, con motivazioni aderenti a tempi, importi e contesto di mercato. È questo, in concreto, il baricentro operativo da preservare.

Tradurre il principio in prassi significa, anzitutto, rendere tracciabile l’intero ciclo decisionale. Gli atti di programmazione devono restare cornici chiare e verificabili, mentre le opzioni tecniche – lotti, requisiti, criteri di aggiudicazione, clausole sociali e ambientali, regole sul subappalto – vanno ancorate a istruttorie puntuali, con un lessico motivazionale sobrio ma sostanziale. Nella sotto-soglia, la rotazione non deve costituire un automatismo punitivo né un varco per esclusioni preconfezionate ma rappresenta una regola di apertura del mercato, che richiede metodo nella scelta degli invitati e coerenza nel trattamento dell’uscente. Nella fase di esecuzione, qualità, sicurezza, revisione prezzi, contabilità e collaudo vivono di tracciabilità digitale, indipendenza dei ruoli e tempestività dei controlli poichè sono questi i luoghi in cui si misura la serietà dell’Amministrazione, più che nei proclami.

Sul piano organizzativo, servono tre ancoraggi. Il primo è la stabilità delle regole interne con criteri noti per la nomina, la sostituzione e l’eventuale revoca del RUP, presidi reali sui conflitti d’interesse, chiara ripartizione tra direzione lavori/dell’esecuzione del contratto e funzioni di collaudo. Il secondo è la qualità dell’istruttoria fatta da analisi di mercato attendibili, valutazioni di proporzionalità dei requisiti, scelta della procedura spiegata con parametri oggettivi, gestione rigorosa delle varianti e delle riserve. Il terzo è la responsabilità per risultati con performance misurabili, esiti pubblici e sindacabili, capacità di correggere rotta senza confondere l’indirizzo con la gestione. Quando questi tre piani dialogano, la politica non deve “entrare” nella gara per incidere, e la tecnica non ha bisogno di alzare muri per difendersi.

In definitiva, l’equilibrio non si raggiunge irrigidendo i confini ma rendendoli visibili. La Giunta indica il fine e ne risponde sul terreno della legittimazione democratica; gli uffici danno forma al mezzo e ne rispondono sul terreno della legalità e dell’efficienza. Dove motivazione, tracciabilità e competenza tengono, le frizioni si riducono a fisiologia amministrativa; dove mancano, ogni scorciatoia diventa contenzioso.


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Avv. Niccolò Grassi