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L’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione amministrativa e di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE.

L’istituto non consente, tuttavia, di utilizzare il soccorso istruttorio per modificare successivamente gli elementi sostanziali attraverso i quali il concorrente ha dichiarato il possesso di un requisito speciale, ove tale modifica determini l’introduzione di un diverso fatto qualificante non rappresentato nella documentazione presentata entro il termine di partecipazione.

L’operatore economico non può utilizzare, in sede di soccorso istruttorio, un rapporto contrattuale ulteriore e diverso da quelli indicati nel DGUE, al fine di supplire all’inidoneità delle referenze originariamente dichiarate a soddisfare il requisito prescritto nella lex specialis di gara.

La produzione del nuovo contratto determina quindi non già il completamento della prova relativa ad un elemento qualificante già dichiarato, bensì la sostituzione o integrazione ex post della base fattuale sulla quale era stata fondata la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza del 18 febbraio 2026, n. 1300 ha evidenziando che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire un servizio dichiarato in gara e successivamente risultato insufficiente con un diverso servizio mai dichiarato, trattandosi non di un chiarimento o di un completamento della documentazione relativa al requisito originariamente rappresentato, bensì dell’introduzione postuma di un diverso elemento qualificante.

La richiamata sentenza ha, in particolare, affermato che non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per rettificare sostanzialmente il contenuto della dichiarazione originaria e ha ricondotto tale limite ai principi di autoresponsabilità del concorrente e di par condicio.

Per il principio di autoresponsabilità, ciascun concorrente risponde della correttezza, completezza e veridicità dei dati inseriti nell’offerta alla data di scadenza del bando pertanto, accettare “nuovi” requisiti post-gara equivarrebbe ad accordare all’operatore una seconda possibilità di formulazione della propria candidatura, lesiva della trasparenza e del confronto concorrenziale.

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