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Il cumulo alla rinfusa, disciplinato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, assolve a una funzione essenzialmente proconcorrenziale, in quanto consente al consorzio di valorizzare, ai fini della qualificazione, i requisiti posseduti dalle imprese consorziate. Proprio in ragione di tale funzione, tuttavia, il suo ambito operativo deve ritenersi circoscritto alla sola fase di qualificazione e non può essere esteso alla diversa fase della valutazione premiale dell’offerta tecnica.

Ne consegue che il consorzio non può avvalersi delle esperienze maturate da imprese consorziate non designate per l’esecuzione dell’appalto al fine di conseguire punteggi aggiuntivi nell’ambito dell’offerta tecnica. Una diversa interpretazione finirebbe, infatti, per alterare la funzione propria dell’istituto, trasformando un meccanismo volto ad ampliare la partecipazione alle procedure di gara in uno strumento suscettibile di produrre effetti anticoncorrenziali e discriminatori nei confronti degli altri operatori economici, i quali possono valorizzare, ai fini premiali, soltanto le esperienze effettivamente riferibili ai soggetti chiamati a eseguire la prestazione (Cfr. TAR Puglia – Bari, 14 aprile 2026, n. 464;  Tar Campania, Napoli. Sez. I, 21/07/2026, n. 4552).

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