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( votes)La questione, assume rilevanza nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, facendo leva sulla natura delle due tipologie di appalto, nell’appalto “a misura”, il corrispettivo può variare in più o in meno rispetto all’ammontare pattuito a seconda delle quantità di lavoro eseguito. Nell’appalto “a corpo” il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile in quanto riferito all’opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti contraenti possa pretendere una modifica del prezzo convenuto, in base alle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.
La sentenza della Cassazione Civile, sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246 ha chiarito che “i lavori in variante possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto, con la conseguenza che la perizia di variante non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione”.
Nel caso esaminato, quindi, i lavori aggiuntivi potevano, essere compensati a misura esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto.
L’eventuale perizia predisposta dall’ente, calcolata rielaborando unicamente, le quantità dei lavori interessanti le variazioni supplementari o riduttive rispetto al corpo progettuale.
