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Recentemente, una sentenza del Tar Lazio (n. 2178/2019) ha espressamente previsto che l’Autorità, nel garantire il rispetto della finalità di pubblicità notizia attribuita alle segnalazioni ad essa sottoposte, deve necessariamente ispirarsi “ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”.

Ciò comporterebbe un’attenzione maggiore da parte dell’Autorità nella disamina dell’utilità delle segnalazioni in quanto, queste ultime “incidono comunque in maniera mai indolore nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalla gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.

La mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la partecipazione alle gare, non esonera l’ANAC da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.”

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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