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Nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi procedurali ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, facendo venir meno l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Detto ciò, la previsione negli atti di gara di sedute pubbliche rimane una facoltà della stazione appaltante la cui mancata indicazione non inficia la legittimità della procedura.

(cfr. TAR Lombardia – Brescia, 12 gennaio 2016 n. 38; cfr. TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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