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( votes)Ai sensi dell’art. 178 comma 2 del codice, per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima non supera il periodo necessario per il recupero degli investimenti effettuati, insieme a un ritorno sul capitale investito, tenendo conto degli obiettivi contrattuali specifici. Con parere n. 2699 il MIT ha precisato “ se ad es. servono 7 anni per il recupero degli investimenti, diviene necessaria da subito una concessione di anni 7, non potendosi pensare ad una concessione di anni 5, con opzione di proroga per altri 2 anni, in quanto, ove detta proroga non venisse esercitata dalla Stazione appaltante, il concessionario si troverebbe, al termine di 5 anni, a non aver remunerato il proprio investimento. Di converso, ove si preveda un recupero degli investimenti in es. 3 anni, nulla esclude una opzione di proroga per ulteriori 2 anni, restando nel complesso nei 5 anni, periodo che non richiede alcuna motivazione aggiuntiva”.
