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Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Corte di Giustizia UE sez. VIII – 19/12/2018) della il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni. L’operatore non acquisisce tale certezza per il sol fatto dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall’accordo quadro medesimo. Le amministrazioni pertanto, mantengono la propria autonomia nella determinazione della durata del rapporto, che può essere differente da quella dell’accordo quadro a monte.

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Redazione MediAppalti
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