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Con il parere n. 3995 del 2026, il MIT richiama il comma 9 e 11 dell’articolo 62 secondo cui “il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”,….in cui vengono stabiliti reciprocamente rapporti, obblighi e garanzie, prevedendo altresì l’obbligo di cui all’art. 15 della l. 241/90 secondo cui non possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato. Conclude, il MIT, stabilendo che i limiti di trattazione degli importi relativi a tali servizi non devono superare l’ambito del mero ristoro, suggerendo, ai fini della quantificazione di cui beneficerà solo la stazione appaltante, di considerare l’orario dei dipendenti che vi hanno operato, senza che tali somme possano essere erogate a questi ultimi o utilizzate per incrementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane.

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