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L’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici prevede che le Stazioni Appaltanti nelle gare per l’affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, utilizzino i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Tali corrispettivi però non sono assoluti.

Ne consegue che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 ma solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga (Comunicato del Presidente ANAC del 3 gennaio 2021).

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Redazione MediAppalti
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