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Con tal Parere il MIT ha chiarito che anche in assenza di lavori pubblici da programmare, un ente deve comunque adempiere agli obblighi di trasparenza. L’ente deve pubblicare un atto che dichiari la mancanza dei presupposti per la programmazione triennale, indicando che non ci sono lavori, forniture o servizi in programma per il triennio di riferimento. La comunicazione va collocata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in una sottosezione appropriata come “Bandi di gara e contratti” o “Programmi per l’affidamento di appalti”. Anche se non ci sono lavori in programma, è obbligatorio e/o necessario pubblicare un atto che ne attesti la mancanza. L’atto deve esplicitare che non ci sono presupposti per la redazione dei programmi triennali di lavori, forniture o servizi. La comunicazione deve essere pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata all’Amministrazione Trasparente, preferibilmente in una sottosezione che riguarda l’affidamento di appalti pubblici. Il MIT conferma che l’obbligo di trasparenza esiste anche in assenza di programmazione. L’amministrazione non deve creare un programma senza contenuto, ma deve invece pubblicare una comunicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” che chiarisca l’assenza di programmazione (ad esempio, “per assenza di lavori”) e trasmettere la comunicazione alla BDNCP se si tratta di lavori. Questo garantisce la piena conoscibilità dell’azione amministrativa e dimostra che la mancata programmazione deriva da cause oggettive e non da un’omissione. Riassumendo, per i Lavori pubblici si deve pubblicare sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente) e comunicare alla BDNCP l’assenza di lavori programmabili (art. 5, co. 8, All. I.5 D.Lgs. 36/2023); per Forniture e servizi bisogna pubblicare sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, la presa d’atto dell’assenza di acquisti previsti (art. 7, co. 4, All. I.5 D.Lgs. 36/2023). Per quanto concerne la forma dell’atto invece è sufficiente una delibera o determinazione di presa d’atto, senza necessità di redigere un programma formale. La finalità è quella di assicurare la trasparenza amministrativa e la tracciabilità delle decisioni in materia di programmazione.

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