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Criteri di valutazione offerte tecniche – Definizione subcriteri

Con la sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026, il TAR Veneto ha stabilito che la stazione appaltante ha la facoltà, e non l’obbligo, di suddividere i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in sub-criteri e sub-punteggi. Il principio fondamentale è che la mancata indicazione di sub criteri non viola la legge. L’assenza di sub punteggi non rende la gara illegittima in automatico e non si riscontra alcun eccesso di potere né la commissione di gara abusa della propria discrezionalità solo perché mancano i sub criteri. Il bando (lex specialis) deve comunque definire regole chiare per l’attribuzione dei voti (Criteri motivazionali). Le decisioni della commissione tecnica devono restare logiche e verificabili, tale pronuncia si inserisce nel quadro del Codice dei contratti pubblici (art. 108 del D.Lgs. 36/2023) per quanto riguarda, naturalmente, le offerte economicamente più vantaggiose. La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione è discrezionale e insindacabile, a meno che non sia palesemente illogica. Il giudice amministrativo può verificare la correttezza del ragionamento valutativo, ma non può sostituirsi alla P.A. (Pubblica Amministrazione). Chi contesta i tempi di intervento offerti dal vincitore deve portare un principio di prova, e non solo accuse generiche. Se il vincitore spiega in modo chiaro come farà (es. vicinanza della sede, fornitori locali, esperienza precedente), la valutazione di affidabilità della commissione è valida. Va effettuata una valutazione globale dell’offerta. In sintesi: non servono i sub-punteggi obbligatori per garantire la trasparenza, purché le regole di base siano definite chiaramente e la Commissione spieghi in modo logico e dettagliato il punteggio assegnato.

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