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( votes)Con tale Parere è stato chiarito che l’O.E. il quale decida di contestare una presunta incongruità del prezzo a base d’asta ha un onere probatorio decisamente più consistente, infatti, una semplice affermazione generica non è affatto da considerare soddisfacente, l’operatore economico deve dimostrare in maniera circostanziata che, è impossibile, per qualsivoglia Operatore del settore, formulare una offerta remunerativa.
Tale dimostrazione deve essere circostanziata, specifica, rigorosa; il mero confronto con altre gare, senza circostanziare puntualmente, non è affatto sufficiente a provare che la base di gara è illegittima.
“Il Consiglio ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono che: la censura relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base d’asta non è supportata da adeguati elementi probatori; — il vizio relativo alla antieconomicità dell’appalto non appare sussistere, alla luce delle valutazioni compiute dalla Stazione Appaltante in tema di determinazione della base d’asta e di pagamento del corrispettivo, non affette da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza”……
