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( votes)Con il parere n. 90 del 4 marzo 2026, l’ANAC stabilisce che l’errata o omessa marcatura temporale
nelle procedure telematiche costituisce un vizio essenziale dell’offerta, determinando l’esclusione
automatica dell’operatore economico.
Tale adempimento non è sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto la marcatura rappresenta
l’equivalente digitale della sigillatura del plico e garantisce la data certa dell’offerta. L’ANAC ha
confermato che la mancata apposizione della marcatura temporale entro il termine di scadenza
comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, senza possibilità di soccorso istruttorio.
Essa rappresenta il perfezionamento dell’offerta e la “chiusura della busta”, distinta dal mero upload.
Il termine è perentorio perché attiene al confezionamento.
La marcatura temporale garantisce la “data certa” e la non modificabilità dell’offerta, chiudendola
prima del caricamento sulla piattaforma. La marcatura va fatta entro la scadenza. Tale termine
è perentorio. La sua violazione non è una mera formalità, ma comporta una carenza strutturale
dell’offerta.
Le conseguenze sono: 1) esclusione automatica e immediata dalla gara. 2) Non è applicabile il soccorso
istruttorio, poiché la mancanza tocca l’integrità dell’offerta stessa. La posizione dell’Autorità è stata
ribadita in Delibera n. 24 del 2024 e ulteriormente confermata nel Parere in esame, sottolineando che
il documento non marcato correttamente è equiparato a un’offerta non presentata correttamente.
L’ANAC conferma che separare la marcatura temporale (entro la scadenza) dall’upload dei file non
è un onere sproporzionato. Tale distinzione tecnica garantisce che l’offerta sia sigillata in tempo,
dedicando il tempo massimo al confezionamento, mentre la finestra successiva per il caricamento
gestisce solo eventuali criticità tecniche di rete.
