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di Salvio Biancardi

Premessa

I Criteri Ambientali Minimi CAM vengono stabiliti tramite appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per specifiche tipologie di appalti e concessioni.

I CAM rappresentano un insieme di requisiti di carattere ambientale stabiliti con l’obiettivo di orientare le decisioni della Pubblica Amministrazione verso soluzioni più sostenibili, favorendo prodotti, servizi e lavori che presentano un maggiore livello di sostenibilità.

Con l’adozione dei CAM le stazioni appaltanti contribuiscono alla tutela di aspetti ambientali e sociali delle attività oggetto di gara, assicurando, inoltre, un uso più efficiente delle risorse e una riduzione dei costi connessi ai consumi.

I criteri ambientali minimi costituiscono quindi disposizioni finalizzate a individuare, per ogni fase del processo di acquisto pubblico, la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio più vantaggioso dal punto di vista ambientale.

Questa valutazione riguarda l’intero ciclo di vita dell’opera o del bene, considerando elementi quali la composizione dei materiali, le modalità di utilizzo e le fasi di smaltimento o riciclo, sempre tenendo conto delle effettive disponibilità presenti sul mercato.

Il Codice dei contratti pubblici stabilisce che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM debbano essere obbligatoriamente inserite nella documentazione progettuale e negli atti di gara relativi agli appalti pubblici.

La disciplina relativa ai criteri ambientali minimi è trattata, dal codice dei contratti, nell’art. 57, comma 2.

Va rammentato che l’articolo 57, comma 2, stabilisce l’obbligo di applicare, sull’intero valore economico dell’appalto, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi.

La norma precisa, inoltre, che tali criteri devono essere presi in considerazione anche nella definizione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5, del Codice.

Ne consegue che, nella documentazione tecnica posta a base della gara, è indispensabile indicare, in modo preciso, le suddette specifiche e clausole contrattuali riconducibili ai CAM applicabili al servizio o alla fornitura oggetto della procedura di affidamento.

A tale riguardo, la Relazione illustrativa relativa al Bando tipo n. 1 dell’ANAC richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale la mancata previsione dei CAM nella lex specialis costituisce un vizio non sanabile della procedura di gara, che può essere contestato anche nella fase di aggiudicazione (si veda tra le tante sentenze: Consiglio di Stato, Sezione V, 8 ottobre 2025, n. 7898).

Nelle righe a seguire, verranno analizzate le principali pronunce emanate sull’argomento, purtroppo non sempre uniformi.

  1. È immediatamente lesiva (e quindi va impugnata entro 30 gg) la lex specialis priva dei CAM

Secondo quanto stabilito dal TAR Lazio, Roma, sez. V, con la sentenza del 29 aprile 2025 n. 8354, l’assenza di un’esplicita indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’interno del bando di gara costituisce una clausola immediatamente lesiva.

Tale circostanza comporta per gli operatori interessati l’obbligo di proporre impugnazione entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Qualora l’impugnazione non venga presentata entro tale termine, l’eventuale ricorso proposto successivamente deve essere dichiarato inammissibile.

La medesima pronuncia giurisprudenziale precisa inoltre che, sotto il profilo sostanziale, la mancata previsione dei CAM nel bando non comporta l’invalidità della procedura di gara.

Ciò avviene in virtù del principio di eterointegrazione, secondo il quale le norme imperative – tra cui quelle che disciplinano i CAM – si inseriscono automaticamente nel contenuto della lex specialis e del contratto. Di conseguenza, la loro eventuale mancata indicazione espressa nel bando non assume rilevanza.

Nel caso trattato, un operatore economico chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di lavori.

Tra le molteplici censure, il ricorrente contestava alla stazione appaltante la violazione dell’obbligo di prevedere nella documentazione di gara, tra i requisiti necessari dell’offerta, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM rifiuti di cui al d.m. del Ministero Transizione ecologica 23 giugno 2022 e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 11 ottobre 2017.

Sul punto i giudici hanno osservato che, a partire dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, resa nell’adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un’offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati”; tra questi casi possono essere annoverati anche le prescrizioni “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 maggio 2023, n.2729). “Del resto, quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara … posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali” (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 gennaio 2023, n. 62).

Secondo il Collegio, ne derivava che il motivo proposto risultasse irricevibile per mancata impugnazione tempestiva della legge di gara entro trenta giorni dalla pubblicazione, essendo i suddetti principi applicabili a fortiori nel caso in cui, come nella presente vicenda oggetto di esame, il ricorrente, non solo attende di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, per decidere se impugnare la lex specialis o meno, ma addirittura nulla eccepisca circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati, limitandosi a stigmatizzare in generale l’illegittimità della legge di gara per la violazione asserita di questi ultimi (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II ter, 6 marzo 2024 nn. 4493, 4494 e 4495).

A parere dei giudici, la censura si palesava, poi, anche infondata.

In primis perché trova applicazione il principio dell’eterointegrazione dei CAM nella documentazione di gara, in virtù del quale laddove i CAM non fossero esplicitamente menzionati nei bandi, dovrebbero essere automaticamente integrati nella legge di gara stessa, senza che questa possa essere oggetto di un provvedimento demolitorio.

In secondo luogo, la Stazione appaltante aveva chiarito che nei documenti progettuali allegati agli atti di gara veniva espressamente sancito il rispetto di quanto statuito dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, con l’ovvia conseguenza che la prospettazione operata da parte ricorrente non poteva trovare accoglimento anche per tale ragione.

  • No all’esclusione dei concorrenti se l’allegazione della certificazione sui CAM non è esplicitamente richiesta nei documenti di gara

Secondo il TAR Toscana, sentenza 23 dicembre 2025 n. 2115, la mancata presentazione della certificazione ambientale non determina automaticamente l’esclusione dalla procedura di gara quando tale documentazione non sia stata esplicitamente richiesta dalla lex specialis.

Quanto evidenziato vale soprattutto nei casi in cui le stesse informazioni possano essere comunque reperite attraverso banche dati ufficiali.

Nel caso specifico analizzato, due società, appartenenti a un costituendo RTI, avevano presentato ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione relativo a una procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di cartucce toner e inkjet, comprensiva del servizio di ritiro dei materiali di stampa esausti.

Le società ricorrenti avevano formulato diversi motivi di contestazione, tra cui la presunta mancanza, nei prodotti offerti dall’RTI aggiudicatario, delle necessarie certificazioni ambientali.

Secondo il Collegio, con riferimento alla presunta assenza di etichettatura ambientale sui prodotti offerti, risultava determinante rilevare che l’Amministrazione aveva verificato che tali prodotti erano dotati della certificazione Nordic Swan Ecolabel.

In particolare, la lex specialis non prevedeva, a pena di esclusione, l’obbligo di allegare i file PDF delle certificazioni ambientali, richiedendo unicamente l’indicazione delle cartucce munite di etichetta ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14024.

In mancanza degli allegati, la Commissione aveva provveduto autonomamente a verificare l’effettiva esistenza delle certificazioni consultando il database ufficiale.

Sotto questo profilo, i giudici hanno ricordato che una simile verifica d’ufficio, basata su fonti pubblicamente accessibili, risulta pienamente conforme all’orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 9785).

Per le ragioni illustrate, il ricorso è stato respinto.

La decisione rappresenta un esempio concreto di applicazione del principio di risultato, che consente di superare formalismi inutili quando questi rischiano di ostacolare la Stazione appaltante nel conseguire la migliore prestazione disponibile sul mercato.

  • Non si produce la nullità della gara in caso di mancata specificazione dei CAM nella legge di gara

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1403/2026 chiarisce che l’assenza di un esplicito riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella legge di gara non determina automaticamente l’invalidità della procedura, purché l’insieme della documentazione di gara consenta comunque di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

Il caso è nato da un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale da un operatore economico contro l’aggiudicazione di un appalto relativo alla manutenzione degli impianti termoidraulici e di climatizzazione.

L’impresa sosteneva che la gara violasse la normativa ambientale perché non richiamava adeguatamente i CAM.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che la documentazione di gara, attraverso il richiamo alla disciplina Consip e ai decreti ministeriali pertinenti, integrasse automaticamente tali prescrizioni tramite il meccanismo dell’eterointegrazione.

In questo modo, anche senza una menzione dettagliata, le regole ambientali risultavano comunque parte integrante della disciplina di gara.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che, secondo l’art. 57 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono inserire nelle gare le specifiche tecniche e le clausole previste dai decreti ministeriali relativi ai CAM.

Tuttavia, la loro eventuale omissione non può essere sanata dal semplice fatto che le offerte presentate siano conformi ai CAM, né da richiami generici alla sostenibilità o dai principi del risultato e della fiducia

Nonostante ciò, la giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di un riferimento esplicito ai CAM nella lex specialis non rende automaticamente illegittima la gara, a meno che non vi sia una reale violazione degli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla normativa.

Nel caso concreto, l’analisi complessiva della documentazione di gara dimostrava che l’appalto era stato impostato in modo tale da garantire comunque il rispetto dei criteri ambientali.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha confermato che il rispetto dei CAM deve essere valutato soprattutto sotto il profilo sostanziale e non meramente formale: ciò che conta è che la procedura assicuri concretamente la sostenibilità ambientale dell’affidamento.

  • Il possesso dei CAM deve essere comprovato con diligenza dalle imprese concorrenti

Il Consiglio di Stato sentenza n. 1170/2026 ha chiarito che, nelle gare d’appalto, l’operatore economico deve dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) attraverso adeguata documentazione tecnica.

Il caso riguardava una gara per il servizio di pulizia, nella quale un’impresa era stata esclusa perché aveva presentato soltanto una propria dichiarazione sulla conformità dei macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio ai CAM, senza allegare le schede tecniche o la documentazione del produttore necessaria a dimostrarne il rispetto.

Il ricorso dell’azienda era stato respinto dal T.A.R., decisione poi confermata anche in appello.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la verifica della conformità ai CAM può avvenire in due modi:

  • durante la gara, tramite la valutazione della documentazione tecnica allegata all’offerta;
  • in fase di esecuzione del contratto, come controllo successivo sull’effettivo rispetto degli obblighi.

Tuttavia, l’esclusione dalla gara è legittima quando il decreto ministeriale di settore o la lex specialis di gara prevedono espressamente, a pena di esclusione, la presentazione della documentazione tecnica già in sede di offerta.

Nel caso specifico, il D.M. 29 gennaio 2021 e il disciplinare di gara imponevano ai concorrenti di indicare i macchinari utilizzati e di allegare le relative schede tecniche per dimostrare la conformità ai CAM.

Poiché l’impresa non aveva fornito tale documentazione, l’esclusione è stata ritenuta corretta.

I giudici hanno inoltre precisato che:

  • il controllo durante l’esecuzione del contratto non sostituisce quello effettuato nella fase di gara, ma lo integra;
  • una semplice autodichiarazione dell’impresa non è sufficiente, poiché solo il produttore dei macchinari può attestare tecnicamente la conformità ai CAM.

In sostanza, quando la normativa di settore o il bando lo richiedono espressamente, la mancata presentazione della documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei CAM già in sede di offerta può legittimamente comportare l’esclusione dalla procedura di gara.

  • La stazione appaltante deve necessariamente inserire i CAM nella legge di gara

Secondo l’ANAC (deliberazione n. 438 del 11 novembre 2025) la stazione appaltante deve prestare la massima attenzione nel redigere la legge di gara, inserendovi, quando previsti, i necessari CAM che i concorrenti devono rispettare.

La questione analizzata riguardava la procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Un operatore economico aveva contestato gli atti di gara ritenendoli incompleti, in quanto non includevano le disposizioni relative ai criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti con il D.M. 17 giugno 2021.

La Stazione appaltante aveva motivato la mancata applicazione dei CAM affermando di aver riscontrato alcune criticità nelle precedenti procedure di affidamento.

In particolare, nelle gare precedenti si era registrata una partecipazione molto limitata da parte degli operatori economici: alcuni lotti erano andati deserti e, in altri casi, si era presentato un unico concorrente.

L’operatore economico che aveva segnalato la situazione all’ANAC, già affidatario del servizio di trasporto scolastico, aveva partecipato alle due gare precedenti ottenendone l’aggiudicazione.

In occasione di tali procedure, l’impresa aveva effettuato investimenti rilevanti per adeguare la propria flotta di veicoli ai requisiti previsti dal D.M. 17 giugno 2021, decreto che nelle precedenti gare era stato esplicitamente richiamato e applicato.

L’azienda aveva quindi sottoposto all’ANAC due quesiti con l’obiettivo di chiarire se l’obbligo di inserire i CAM nella documentazione di gara dovesse considerarsi inderogabile oppure se fosse possibile prevedere deroghe, attenuazioni o, come nel caso in esame, una completa disapplicazione per ragioni adeguatamente motivate.

Nel caso in cui una deroga fosse ritenuta ammissibile, l’istante chiedeva inoltre se la motivazione indicata dalla Stazione appaltante nella relazione illustrativa potesse essere considerata legittima.

A sostegno della propria richiesta evidenziava che almeno due imprese avevano già sostenuto ingenti investimenti per garantire un servizio conforme ai criteri ambientali minimi previsti dal decreto del giugno 2021 e che, nel frattempo, erano trascorsi oltre tre anni dalle precedenti procedure di gara.

Durante questo periodo, altri operatori economici avrebbero potuto programmare e realizzare investimenti idonei a partecipare alle nuove procedure.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’obbligatorietà dei CAM deriva dalla necessità di rendere concreta ed effettiva la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi.

L’obiettivo non consiste soltanto nella riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche, ma anche nella promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili e circolari, nonché nello sviluppo dell’occupazione cosiddetta “verde”.

In questa prospettiva, il contratto pubblico non rappresenta più esclusivamente uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisisce beni e servizi, ma diventa anche uno strumento di politica economica.

In dottrina, infatti, i cosiddetti green public procurements sono considerati parte integrante dell’economia circolare (Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701).

Da tale impostazione discende l’illegittimità della lex specialis che si limiti a un semplice rinvio ai decreti CAM di riferimento senza indicare in modo puntuale le caratteristiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili alla prestazione oggetto dell’appalto.

In simili circostanze si determina l’annullamento dell’intera procedura di gara, compreso il provvedimento di aggiudicazione, poiché vengono violate norme poste a tutela di interessi di carattere superindividuale (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2024, n. 8171).

Applicando tali principi al caso concreto, l’ANAC ha chiarito che, quando il servizio da affidare rientra nell’ambito di applicazione di un decreto CAM vigente, l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità rispetto all’osservanza delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal decreto.

Tali elementi devono essere necessariamente inseriti nella documentazione di gara, senza possibilità di deroga o di adattamento.

Secondo l’ANAC, la decisione della Stazione appaltante di non applicare i CAM nel caso in esame risultava pertanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Le motivazioni poste a fondamento della deroga, illustrate nella relazione tecnico-illustrativa, presentavano inoltre un evidente difetto di istruttoria.

La situazione descritta, caratterizzata da una limitata presenza di operatori economici in grado di svolgere il servizio con mezzi conformi al decreto del 2021, faceva riferimento infatti agli anni 2022 e 2023 e non alla situazione attuale del mercato.

Non poteva quindi escludersi che, nel periodo trascorso dalle precedenti procedure di gara, altri operatori economici si fossero dotati di mezzi conformi ai requisiti previsti dal decreto e che, di conseguenza, l’inserimento dei CAM nella documentazione di gara non avrebbe comportato alcuna restrizione della concorrenza.

In conclusione, l’ANAC ha ritenuto che la documentazione di gara predisposta dal Comune non fosse conforme all’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, poiché non conteneva il richiamo alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dal D.M. 17 giugno 2021 relativo ai criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli destinati al trasporto su strada.

Di conseguenza, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’annullamento in autotutela del bando di gara e, nella predisposizione della nuova documentazione per la ripetizione della procedura, inserire espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal decreto citato, riformulando inoltre i criteri di valutazione delle offerte in modo coerente con i requisiti tecnici minimi richiesti per i mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio.

  • Annullabile la gara senza CAM

Altra pronuncia di rilievo, sull’obbligo di inserire i CAM negli atti di gara, è quella del TAR Campania, sentenza 28/11/2025, n. 7715.

Secondo i giudici, non costituisce mera irregolarità sanabile mediante eterointegrazione, la mancata previsione dei CAM nella legge di gara

In una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora essa rientri nei settori merceologici disciplinati dai decreti del Ministero dell’Ambiente e non siano stati inseriti criteri premiali relativi ai CAM, la procedura deve essere rinnovata.

La vicenda sottoposta all’esame dei giudici, trae origine da una gara bandita da un’Azienda Sanitaria avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici.

Una delle imprese partecipanti aveva impugnato gli esiti della procedura contestando la violazione dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 29 gennaio 2021, n. 51 (CAM Pulizie), a causa della mancata previsione dei criteri premianti obbligatori.

La società ricorrente aveva evidenziato che la documentazione di gara non aveva recepito alcuno dei criteri premianti obbligatori previsti dall’allegato II del suddetto decreto per gli appalti di servizi di pulizia in ambito sanitario.

Tali criteri, finalizzati a valorizzare gli aspetti qualitativi e ambientali delle offerte — come, ad esempio, l’utilizzo di prodotti con minore impatto ambientale, la formazione specifica del personale e l’adozione di misure dirette alla riduzione dei rifiuti — non risultavano inclusi tra i parametri di valutazione dell’offerta tecnica.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, tale omissione avrebbe determinato l’illegittimità dell’intera procedura di gara, poiché la lex specialis non sarebbe risultata conforme alle disposizioni imperative in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), con conseguente alterazione della corretta competizione tra gli operatori economici.

In base alla prospettazione avanzata dalla ricorrente, l’art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici impone alle stazioni appaltanti di includere nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” previste nei CAM, stabilendo inoltre che tali criteri, e in particolare quelli premianti, devono essere presi in considerazione anche nella predisposizione dei documenti di gara quando si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente aveva inoltre evidenziato che il disciplinare di gara non attribuiva alcun punteggio specifico all’adozione di soluzioni tecniche e organizzative individuate come premianti dal decreto citato, quali, ad esempio, la presenza di sistemi di dosaggio dei detergenti installati sui macchinari, l’utilizzo di prodotti detergenti dotati di particolari certificazioni ambientali oppure l’adozione di programmi di formazione del personale orientati alla sostenibilità.

Secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, tale omissione avrebbe determinato la violazione di una norma imperativa, compromettendo il corretto confronto concorrenziale e impedendo alla Stazione appaltante di individuare l’offerta realmente più vantaggiosa sotto il profilo complessivo.

I giudici hanno osservato che il pregiudizio alla posizione giuridica della ricorrente non derivava dall’impossibilità di partecipare alla gara, bensì dalla distorsione del confronto competitivo determinata da una lex specialis non conforme alle norme imperative, circostanza che aveva portato a un’aggiudicazione illegittima in favore di un altro operatore economico.

Nel motivare la decisione, i giudici hanno richiamato un recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la non conformità della legge di gara all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 “non costituisce un vizio tale da richiedere un’immediata impugnazione del bando di gara. L’illegittimità relativa ai criteri ambientali minimi, infatti, non incide sulla formulazione dell’offerta, né determinando un’impossibilità assoluta né producendo un condizionamento, anche solo relativo” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, sentenza 28 maggio 2025, n. 1013, richiamata anche nel Parere di precontenzioso ANAC n. 290 del 23 luglio 2025).

I giudici hanno inoltre ricordato che i criteri premianti relativi ai CAM devono essere presi in considerazione anche nella redazione della documentazione di gara ai fini dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5.

La ragione dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi risiede nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi produca effetti concreti non solo nella riduzione degli impatti ambientali, ma anche nella promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili e nella diffusione di forme di occupazione cosiddetta “verde”.

È stato inoltre evidenziato che il semplice ricorso al meccanismo dell’eterointegrazione della legge di gara mediante il rinvio ai decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali non è sufficiente per ritenere rispettato quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

Di conseguenza, tali prescrizioni non possono considerarsi soddisfatte mediante un generico richiamo, nella legge di gara, alle disposizioni normative vigenti.

In conclusione, applicando i principi richiamati alla fattispecie concreta, i giudici hanno ritenuto fondate le censure sollevate dalla ricorrente, ritenendo quindi necessario procedere all’annullamento dell’intera procedura di gara, in ragione della radicale illegittimità della lex specialis.

  • Conclusioni

Dalla lettura delle pronunce esaminate, emergono, come già detto in premessa, indirizzi non univoci in materia di CAM;

Ciò che sembra evidente è comunque una certa apertura della giurisprudenza nell’assegnare rilevanza alla sostanza invece che alla forma, potendosi ritenere rispettato l’obbligo di inserimento dei CAM nella legge di gara anche nei casi in cui le specifiche tecniche riguardanti detti criteri non siano state espressamente dettagliate.

Si tratta dell’applicazione del super principio di cui all’art. 1 del codice dei contratti, il quale impone alle stazioni appaltanti il conseguimento del risultato.

In ogni caso, appare evidente che, nel momento attuale, la materia risulta ancora in evoluzione.

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Salvio Biancardi