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( votes)di Giuseppe Laurieri
Premessa
Il ruolo della contrattazione collettiva negli affidamenti pubblici assume una valenza fondamentale sotto la vigenza del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il “Codice”, il “Nuovo Codice” o “Codice dei contratti pubblici”) che, ancor più rispetto al passato, ha inteso rafforzare l’attenzione nei confronti dei lavoratori impiegati e delle loro tutele, perseguendo gli obiettivi imposti a livello comunitario.
L’attenzione riposta nei confronti dei CCNL, tuttavia, riproduce notevoli criticità applicative, come quelle che interessano il presente contributo, ossia le dinamiche connesse al mutamento del contratto collettivo individuato in sede di offerta e/o applicato ad un contratto pubblico già aggiudicato e in fase d’esecuzione. Che succede in questo caso? Quale sorte per il sinallagma e, in ogni caso, nei confronti dei lavoratori?
La questione si inserisce in una fitta trama di interrogativi giuridici ed economici, laddove l’esigenza di salvaguardare l’integrità patrimoniale dell’operatore economico privato deve costantemente confrontarsi con il dovere di buon andamento, efficienza e stabilità della spesa pubblica facente capo alla stazione appaltante. Negli appalti di servizi e forniture, e in special modo in quelli caratterizzati da un’altissima densità di forza lavoro, il costo del personale non costituisce una voce di spesa marginale, tutt’altro: il lavoro è la componente largamente maggioritaria dell’intera struttura dei costi dell’appalto, arrivando spesso a superare l’80 per cento del valore complessivo della commessa. Ne deriva che qualsiasi minima oscillazione tabellare dei trattamenti retributivi minimi, determinata dalla rinegoziazione della contrattualistica collettiva, è idonea a riverberarsi in modo immediato e dirompente sui margini di utile stimati dall’operatore economico in sede di formulazione dell’offerta, trasformando in molti casi un contratto potenzialmente remunerativo in una perdita economica insostenibile.
Storicamente, l’ordinamento giuridico ha guardato con estremo rigore alle istanze di adeguamento dei prezzi e corrispettivi, sul presupposto che l’offerta presentata in gara vincolasse in modo assoluto e irrevocabile il privato per tutta la durata del contratto, restando i successivi incrementi dei fattori produttivi confinati nell’ambito del fisiologico rischio d’impresa. Tuttavia, la recente congiuntura macroeconomica globale, contrassegnata da critici eventi geo-politici estremamente impattanti, una fiammata inflazionistica senza precedenti e dal conseguente, massiccio rinnovo di comparti contrattuali rimasti bloccati per anni, ha evidenziato l’anacronismo di una visione totalmente rigida e penalizzante per il sinallagma contrattuale. La realtà ha, quindi, dimostrato che la rigidità tradizionalmente imposta rispetto al prezzo dell’appalto a fronte di incrementi retributivi inderogabili non fa altro che incentivare l’inadempimento contrattuale, la conflittualità giudiziaria e, nei casi più gravi, la ricaduta sulla qualità delle prestazioni o la violazione delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò premesso, si impone, dunque, nella quotidianità degli impegni e delle attività che vedono coinvolti stazioni appaltanti ed operatori economici attivi nel public procurement, un momento di riflessione sugli effetti che sono in grado di ripercuotersi sul sinallagma contrattuale a seguito della modifica dei contratti collettivi originariamente vigenti (quindi, inseriti nell’offerta o, già, nel contratto d’appalto) e, solo durante la fase di gara o durante la fase esecutiva del contratto, modificati.
- L’evoluzione del quadro normativo interno in merito alla “modificabilità” dell’offerta e l’importanza del CCNL
Sotto il profilo normativo, l’analisi della legislazione in materia di appalti pubblici rivela un profondo e radicale mutamento di approccio nel passaggio dal vecchio al nuovo impianto codicistico. Nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Vecchio Codice”), la disciplina della revisione dei prezzi e delle modifiche contrattuali era improntata a un rigore estremo: l’art. 106 del codice previgente configurava, infatti, lo ius variandi e l’adeguamento dei corrispettivi come ipotesi del tutto eccezionali, subordinate alla presenza di clausole revisionali estremamente dettagliate, chiare e precise sin dai documenti di gara originari. In assenza di tali clausole espresse, l’amministrazione non disponeva di un potere discrezionale generale per procedere al riequilibrio e l’eventuale concessione di aumenti tariffari veniva guardata con estremo sospetto, potendosi ravvisare al ricorrere di tale circostanze una potenziale fonte di danno erariale e una violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, sul presupposto che se gli altri partecipanti avessero saputo della successiva revisione avrebbero potuto formulare offerte differenti.
Questo assetto normativo ha mostrato tutte le sue “fragilità” strutturali in coincidenza con le crisi globali degli ultimi anni, spingendo il legislatore a intervenire prima con disposizioni emergenziali e, infine, con una riforma organica e strutturale del sistema. Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha operato una vera e propria inversione di tendenza, abbandonando il dogma dell’immutabilità assoluta dell’offerta e, quindi, del contratto pubblico in favore di una concezione dinamica e flessibile del vincolo sinallagmatico. Il Nuovo Codice non si limita a disciplinare la revisione dei prezzi come un mero istituto di dettaglio, ma la colloca a “sistema”, la inserisce nell’alveo dei principi generali che governano l’intera materia dei contratti pubblici, imponendo di orientare l’esecuzione del contratto verso il conseguimento dell’obiettivo pubblico con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo, obiettivo che risulterebbe irrimediabilmente frustrato qualora l’appalto si interrompesse a causa del soffocamento economico dell’appaltatore “schiacciato” da costi del lavoro non compensati: l’adeguamento dei prezzi e corrispettivo diventa meccanismo automatico.
La disposizione che segna lo spartiacque definitivo rispetto al passato è senza dubbio l’art. 9 del Nuovo Codice, rubricato espressamente ‘Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale’. Il primo comma statuisce che qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, alla fluttuazione del mercato e alla volontaria attività delle parti, che alterino in modo significativo l’assetto economico del contratto, la parte svantaggiata ha il diritto di ricevere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede. Il secondo comma aggiunge un tassello fondamentale, specificando che la rinegoziazione deve essere finalizzata a ripristinare l’originario equilibrio del contratto, salvaguardando al contempo i margini di utile dell’operatore economico. Non si tratta più, dunque, di una concessione facoltativa da parte della Pubblica Amministrazione, bensì di un vero e proprio diritto soggettivo del privato all’attivazione del rimedio manutentivo del contratto.
In stretta correlazione con l’art. 9, l’art. 60 del nuovo Codice traduce questo principio generale in una regola operativa inderogabile in materia di revisione dei prezzi. Questa architettura normativa dimostra che il legislatore del 2023 ha preso atto dell’impossibilità di far gravare sul solo appaltatore eventi macroeconomici o variazioni legislative di portata eccezionale, delineando un sistema in cui il rischio d’impresa viene rigidamente perimetrato ed entro il quale l’amministrazione assume un preciso dovere di cooperazione per la tenuta del contratto.
In questo contesto, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva, l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle Stazioni Appaltanti di indicare nei documenti di gara il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale impiegato nell’appalto. La norma, nel contemperare la tutela dei lavoratori con la libertà di iniziativa economica, consente all’operatore di applicare un CCNL diverso, ma a una condizione precisa: la garanzia di tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle del contratto indicato dalla stazione appaltante. Questa possibilità, tuttavia, non è rimessa a valutazioni successive o informali. Il Codice richiede che la scelta del CCNL – sia esso coincidente o diverso da quello indicato nella lex specialis – venga esplicitata in sede di gara, attraverso dichiarazioni chiare, univoche e verificabili.
Nei casi di CCNL diverso, l’operatore è tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che deve essere sottoposta a verifica prima dell’aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 110 e dall’Allegato I.01. In questo schema, non vi è spazio per rettifiche postume che incidano su elementi che hanno già contribuito alla valutazione dell’offerta e che, secondo la giurisprudenza offerta in materia, costituiscono elementi essenziali dell’offerta[1].
Non a caso, il Codice valorizza il principio di immodificabilità dell’offerta, che non riguarda soltanto il prezzo in senso stretto, ma tutti gli elementi che concorrono a definirne la struttura economica della proposta commerciale avanzata. Il CCNL applicato rientra pienamente in questa categoria, perché condiziona il costo della manodopera, la sostenibilità dell’offerta e le verifiche di congruità, anche in chiave di anomalia.
In questo contesto si collocano anche gli obblighi di correttezza e leale collaborazione gravanti sugli operatori economici, oggi rafforzati dall’art. 98 del Codice, che qualifica come rilevanti – anche sotto il profilo dell’affidabilità – i comportamenti idonei a fuorviare il processo decisionale della stazione appaltante[2]. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha osservato che: “Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta. È evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)” (sentenza n. 9510/2025, laddove viene altresì esclusa l’applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto il CCNL applicato dall’operatore è un elemento essenziale dell’offerta).
E allora viene da chiedersi, che succede se il CCNL muta non per scelta dell’operatore che lo ha indicato in sede di offerta, ma per altre ragioni legate, ad esempio, al fisiologico rinnovo periodico? La risposta a questa domanda non è affatto banale per due ragioni: 1) i costi che potrebbero derivare dalla revisione non sono una voce ininfluente nei calcoli imprenditoriali dell’impresa concorrente in gara! 2) quale CCNL utilizzerà la stazione appaltante per valutare l’anomalia dell’offerta?
- La modifica del CCNL: onere prevedibile o sopravvenienza straordinaria?
Per stabilire se sia ammesso il riequilibrio del contratto d’appalto a fronte della variazione dei costi della manodopera, risulta preliminare e indispensabile indagare la natura giuridica del rinnovo del CCNL. Nel diritto civile e amministrativo, i rimedi revisionali e rinegoziali sono storicamente subordinati al ricorrere di requisiti precisi: la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento sopravvenuto.
Sotto questo profilo, per una prima tesi, si potrebbe sostenere che il rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro non potrebbe mai considerarsi un evento imprevedibile o straordinario: i CCNL hanno per loro natura una scadenza cronologica prefissata e il loro periodico rinnovo, con il correlato adeguamento dei minimi tabellari all’andamento del costo della vita, costituisce un evento assolutamente fisiologico, ordinario e ampiamente prevedibile da parte di un operatore economico mediamente diligente, il quale, nel momento in cui formula la propria offerta e assume l’impegno esecutivo, deve saper ponderare e computare anche i futuri e probabili aumenti salariali della propria forza lavoro[3].
In particolare, anche in giurisprudenza, si è affermato che “l’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei Contratti Collettivi di Lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara; mentre è irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri [di altro precedente] CCNL […], poiché […] la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)[4].
Questa impostazione teorica, sebbene formalmente ineccepibile in un contesto economico di stabilità monetaria, rivela, a parere di chi scrive, degli evidenti limiti logici e pratici, nonché delle ricadute concrete inevitabilmente impattanti sull’operatore economico, soprattutto quando applicata a scenari di forte instabilità o a contratti di durata pluriennale. Se è vero che il ‘fatto’ in sé del rinnovo contrattuale è prevedibile nell’an, è altrettanto vero che il quantum degli aumenti retributivi, l’esatto momento temporale della sottoscrizione dell’accordo sindacale e l’introduzione di nuove voci di welfare aziendale obbligatorio sono elementi del tutto ignoti al momento della partecipazione alla gara. Inoltre, la contrattazione collettiva è un fenomeno giuridico governato da dinamiche terze rispetto al singolo appaltatore, il quale non ha alcun potere negoziale autonomo per opporsi agli accordi presi a livello nazionale dalle sigle sindacali e datoriali leader. Negare il riequilibrio basandosi sulla astratta prevedibilità del rinnovo significa di fatto imporre all’imprenditore un onere “profetico” irragionevole, costringendolo o a formulare offerte eccessivamente elevate per cautelarsi (con conseguente danno per la PA in termini di minori risparmi di gara) ovvero a esporsi al rischio di un dissesto finanziario indipendente dalla sua condotta gestionale.
Ebbene, per altra recente e, per certi versi diversa, tesi, l’introduzione di nuovi minimi contrattuali rappresenta, per l’impresa, una sopravvenienza assimilabile alle sopravvenienze normative, che, in sede di verifica dell’offerta, può giustificare una compensazione tra le voci di costo, a patto, però, che l’entità complessiva dell’offerta rimanga invariata[5].
La giurisprudenza citata, chiarendo la natura “imprevedibile” di tale sopravvenienza, si è premurata di precisare, inoltre, che in caso di rinnovo del CCNL, si giustifica ed è ammissibile la possibilità di far gravare i maggiori costi del personale sul “fondo imprevisti”. Infatti, sebbene – come anche condivide la prima tesi descritta – sia del tutto fisiologico e naturale il periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, è anche vero, come anticipato, che ciascun operatore, nel predisporre l’offerta economica, è tenuto a considerare innanzitutto le retribuzioni stabilite nel contratto in quel momento in vigore, anche perché non è dato conoscere anzitempo quando si addiverrà alla stipula, né l’entità degli aumenti pattuiti dalle organizzazioni di categoria.
Ovviamente, la tesi prospettata non si traduce in un’indebita contrazione dei diritti spettanti ai lavoratori che, in virtù del nuovo CCNL potrebbero ragionevolmente attendersi trattamenti migliorativi. Per tale ragione, la giurisprudenza chiarisce che la stazione appaltante è tenuta a verificare l’anomalia dell’offerta in ragione del CCNL vigente (e non di quello originariamente individuato dall’operatore), pur tuttavia consentendo al concorrente di operare una rimodulazione della giustificazione dell’offerta stessa che, ove esistenti, consenta di attingere a somme accantonate per imprevisti o sopravvenienze.
Insomma, in ciò il Consiglio di Stato ha trovato il giusto equilibrio tra esigenze di tutela dei lavoratori e esposizione del concorrente a rimodulazione della propria offerta, derivante dal rinnovo del CCNL.
Recentemente, tuttavia, l’ANAC è tornata, con parere di precontenzioso del 21 gennaio 2026, n. 11, a delimitare rigidamente la modificabilità dell’offerta in caso di rinnovo di CCNL. Per l’Autorità, essendo l’indicazione del CCNL un elemento essenziale dell’offerta, non può considerarsi legittima la condotta dell’operatore che, dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, modifichi la dichiarazione relativa all’impegno di applicare un determinato CCNL: in questa circostanza, spetta alla stazione appaltante valutare se tale condotta sia qualificabile come grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice, per avere tentato l’operatore di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, nonché valutare l’adozione dei consequenziali provvedimenti, quali l’annullamento dell’aggiudicazione.
- La verifica di anomalia
Un ulteriore approfondimento merita l’individuazione del CCNL da utilizzare come parametro per verificare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata.
Secondo la tesi da ultimo illustrata nel precedente paragrafo, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’anomalia dell’offerta in ragione del nuovo CCNL vigente (e non di quello originariamente individuato dall’operatore) pur tuttavia consentendo al concorrente di operare una rimodulazione della giustificazione dell’offerta stessa che, ove esistenti, consenta di attingere a somme accantonate per imprevisti o sopravvenienze.
La verifica di anomalia è un aspetto da considerare, per certi versi, autonomamente rispetto al CCNL applicabile, perché rappresenta un profilo essenziale che si riverbera su considerazioni giuslavoristiche ove si incrociano necessità di tutela dei lavoratori, con esigenze di tutela della concorrenza tra gli operatori, al fine di valutare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso serie ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell’appalto[6].
L’indirizzo giurisprudenziale trova fondamento nel seguente principio: “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi”[7].
Si è inoltre affermato anche che la stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale (CCNL) di settore, obbliga al riequilibrio del contratto d’appalto, sia in corso di esecuzione, sia prima della stipula, trattandosi di sopravvenienze normative espressamente indicate come condizioni legittimanti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e, oggi, dall’art. 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023. La sopravvenienza del nuovo CCNL, però, non ricade sulla legittimità dell’aggiudicazione disposta, ma va a incidere sulla fase esecutiva del contratto d’appalto comportando la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo; ciò a fronte dei principi sanciti dagli artt. 9 e 120 del Nuovo Codice[8].
Nella specie si è così statuito: “In tale ottica, la preoccupazione manifestata dalla ricorrente in ordine all’attuale insostenibilità dell’offerta non ha ragion d’essere, essendo i nuovi livelli retributivi “sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare” (Cons. di Stato n. 6652/2023, cit.). Da ciò discende che, da un canto, occorrerà assicurare l’adeguamento dei livelli retributivi e, d’altro canto, la censurata mancanza non si riverbera in vizio dell’aggiudicazione. Va premesso che all’adeguamento si sarebbe dovuto far fronte anche qualora il procedimento amministrativo non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato e, avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, si fosse posto l’obbligo di applicare i nuovi livelli salariali”[9].
- Il momento in cui interviene il rinnovo del CCNL: una sistematizzazione delle coordinate esposte
Dopo aver dato un inquadramento generale della questione e delle criticità sottese al rinnovo del CCNL, nonché dei diversi orientamenti emersi, occorre soffermarsi sul momento in cui tale sopravvenienza interviene che, come si vedrà, determina un ulteriore distinzione applicativa[10] e delle considerazioni aggiuntive.
Nel caso in cui il CCNL sopraggiunga successivamente alla presentazione dell’offerta, ma prima dell’aggiudicazione, sarà necessario tener conto delle nuove indicazioni ivi contenute al fine di verificare l’attendibilità dell’offerta: la sopravvenienza del CCNL in fase di aggiudicazione è un elemento rilevante da valutare nel più ampio giudizio di anomalia dell’offerta, rispetto al quale, la stazione appaltante dovrà assumere le determinazioni del caso. Le stesse, secondo le indicazioni della giurisprudenza, saranno più articolate ed approfondite laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’operatore economico, disponendone l’esclusione. Mentre, qualora l’Amministrazione dovesse pervenire ad una valutazione favorevole, non è richiesta un’articolata motivazione, in quanto il giudizio di congruità dell’offerta può essere motivato per relationem, facendo riferimento alle giustificazioni rese dall’impresa, sempre che esse siano a loro volta congrue ed adeguate[11]
Come si anticipava nel precedente paragrafo, che qui si ripete per omogeneità argomentativa, a seconda delle diverse interpretazioni a cui si intenda aderire, il nuovo CCNL potrebbe anche intervenire sulla legittimità dell’aggiudicazione e, non solo, sull’onere per l’appaltatore di adeguarsi ad i nuovi standard definiti.
In altri termini, è chiaro che la stazione appaltante deve tenere in considerazione il costo del lavoro determinato da contratti collettivi “aggiornati”: se il rinnovo del contratto collettivo interviene durante la gara, ancorché a seguito della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante deve senz’altro procedere all’esame di quest’ultima “in relazione a dati ed elementi il più possibile concreti e attuali”[12] e, dunque, comprensivi anche del “costo” dei rinnovi[13].
Nel caso in cui il CCNL intervenga dopo l’aggiudicazione, non sono coinvolte considerazioni sulla legittimità dell’aggiudicazione e, quindi, non è necessario svolgere un nuovo giudizio sull’anomalia dell’offerta presentata in gara dall’operatore, bensì la modifica si riverbera in fase esecutiva sulla variazione dei costi (della manodopera e del personale) inizialmente ipotizzati dall’operatore economico e che potrebbero manifestarsi in fase esecutiva determinando una situazione di squilibrio contrattuale. Evidentemente, infatti, il nuovo CCNL non può viziare il provvedimento di aggiudicazione correttamente disposto sulla base di un CCNL all’epoca vigente, in caso contrario, finirebbe per retroagire ad una fase della procedura ormai conclusa, frustrando il principio di buon andamento dell’amministrazione.
A riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che questo aspetto concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del Codice che consentono la modifica dei corrispettivi analizzata nei precedenti paragrafi, la cui operatività e copertura normativa si rinviene nel dettato degli articoli 9, 60 e 120 del Codice.
La stazione appaltante, al ricorrere della modifica del CCNL, è tenuta quindi a valutare la possibilità di modificare il contratto aggiudicato, attuando specifici meccanismi di adeguamento e riequilibrio. Chiaramente, però, come osservato in dottrina, questa apertura deve essere coordinata con il presupposto normativo dell’eccezionalità della modifica: il richiamo alla normativa indicata postula che si sia in presenza di circostanze impreviste o imprevedibili che, come già detto in apertura, difficilmente sono caratteristiche riconducibili al “rinnovo” in sé, quanto piuttosto all’esatto momento in cui ciò accade e alle peculiarità delle modifiche apportate dal nuovo CCNL al previgente[14].
La giurisprudenza[15] ha avuto però modo di chiarire che l’inderogabilità del CCNL e la natura che esso riveste sono circostanze idonee a giustificare la riconducibilità del rinnovo tra le sopravvenienze tipizzate dal legislatore, malgrado quest’ultimo faccia menzione espressa soltanto di leggi, regolamenti e provvedimenti di autorità. Il rinnovo del CCNL sopraggiunto al termine di una gara non rileva quale fattore di “incongruità” dell’offerta, in grado di travolgere l’aggiudicazione, ma opera quale elemento di disturbo dell’equilibrio contrattuale, aprendo la strada ai rimedi manutentivi.
[1] ex multis Cons. St., Sent. 2605/2025, 9510/2025.
[2] DISA Appalti e Servizi, consultabile al link: https://www.disasrl.com/ccnl-e-appalti-modifica-inammissibile-dopo-laggiudicazione/
[3] Delibera ANAC n. 347 del 9 settembre 2025.
[4] Cons. St., Sez. V, n. 6638/2025; cfr. Cons. Stato, V, n. 453/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 6652 del 2023 e recentemente Cons. St., Sez. V, n. 4088/2026.
[5] Cons. St., Sez. III, 1786/2026.
[6] Cons. St., sent. 8471/2022.
[7] Cons. di Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; cfr., al riguardo, anche Id., 24 marzo 2020, n. 2056, ove si afferma che “le tabelle introdotte dal sopravvenuto contratto collettivo […] potevano essere considerate nel sub-procedimento di valutazione dell’offerta per stimarne l’affidabilità. Bene strano sarebbe stato il contrario […] anche in ragione del fatto che è il nuovo contratto collettivo a trovare applicazione in sede di esecuzione del contratto”; cfr. peraltro anche alcuni passaggi in Id., III, 3 maggio 2022, n. 3460, ove si evidenzia che “un conto è la normativa e i dati vigenti e disponibili al momento della formulazione dell’offerta, altra cosa sono le giustificazioni nel procedimento di anomalia. Quest’ultimo tende a prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis, e dev’essere condotto in relazione a dati ed elementi, il più possibile concreti e attuali, destinati a caratterizzare l’esecuzione del rapporto: è dunque evidente che in sede di giustificazioni avrebbero dovuto essere considerati i costi del lavoro derivanti dalla nuova tornata di contrattazione collettiva”; in diverso senso, cfr. la più risalente Cons. di Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487)”. (Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 453/2024; Sez. V, n. 6652/2023 e VII, n. 5659/2024).
[8] In questi precisi termini, anche nella parte a seguire e per un’analisi della decisione in commento, si veda G. Franchina, Appalti, tutela del lavoro e minimi salariali – Verifica di anomalia: rilevanti anche i nuovi minimi salariali del CCNL, seppur non ancora vigenti, in Giurisprudenza Italiana, n. 8-9, 1 agosto 2025, p. 1861.
[9] T.A.R. Napoli, 13 giugno 2024, n. 3735.
[10] Sul tema si rinvia a A. Giacalone, Sopravvenuta modifica del CCNL in fase di gara, in Urbanistica e appalti, n. 3, 1 maggio 2025, p. 345.
[11] A. Giacalone, ibidem. L’A. rinvia a T.A.R. Piemonte, Torino, 24 gennaio 2025, n. 205. La sentenza prende in considerazione un caso in cui, a seguito di censura da parte di un operatore economico, sono stati ritenuti fondati i concreti elementi di contestazione della ricorrente, giungendo, in accoglimento del ricorso, all’annullamento dell’aggiudicazione.
[12] Cons. Stato 3 maggio 2022, n. 3460.
[13] I Santoro, Appalto pubblico “in manutenzione”: il rinnovo del CCNL tra congruità del costo del lavoro e varianti in corso d’opera in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 10, 1 ottobre 2024, p. 946.
[14] A. Giacalone, ibidem.
[15] T.A.R. Napoli, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 3735 con nota di I. Santoro, Appalto pubblico “in manutenzione”: il rinnovo del CCNL tra congruità del costo del lavoro e varianti in corso d’opera, cit.
