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1. Premessa

In occasione dell’entrata in vigore del decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici[1], l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 5/2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, al fine di tener conto delle novità normative dallo stesso introdotte, nonché per chiarire alcuni aspetti necessari a permettere lo sviluppo della procedura informatizzata per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’albo delle commissioni giudicatrici.

Tra le principali novità introdotte dal decreto correttivo, di cui si è tenuto conto nell’aggiornamento, è utile ricordare l’obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall’Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità; la facoltà attribuita alla stazione appaltante, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell’ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l’ANAC; la regolamentazione di un periodo transitorio finalizzato a garantire la piena interoperabilità delle banche dati, durante il quale è compito delle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

Oggetto delle Linee guida n. 5[2] è dunque la definizione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati dei necessari requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

L’ANAC ha recentemente proceduto ad aggiornare le Linee guida n. 5/2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” al fine di tener conto delle importanti novità normative introdotte sul tema dal decreto correttivo al Codice dei contratti.

2. L’art. 77 del Codice dei contratti e la disciplina in tema di commissione giudicatrice

Appare utile rammentare la disciplina vigente in tema di costituzione della commissione giudicatrice.

Nei casi di procedure di affidamento in cui sia stato scelto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

La novità assoluta rispetto al previgente Codice è che i commissari devono essere scelti fra gli esperti iscritti ad un Albo nazionale istituito presso l’ANAC.

Per le procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, Invitalia e dai soggetti aggregatori regionali, i commissari devono essere selezionati da un’apposita sezione speciale dell’Albo, tra gli iscritti non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante. Soltanto se il numero risulti ancora insufficiente, si potrà ricorrere anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale.

I commissari saranno scelti dalla stazione appaltante interessata mediante sorteggio pubblico, a partire da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Deve essere garantito in ogni caso il rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture sotto soglia, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, il Codice consente alle stazioni appaltanti di nominare, sempre nel rispetto del principio di rotazione, alcuni componenti interni alla stazione appaltante, fatta eccezione per il Presidente, che deve essere comunque esterno.

Il legislatore definisce di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Le Linee guida n. 5 aggiungono al novero delle procedure di non particolare complessità quelle interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice, nonché quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off[3] sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

E’ prevista una deroga alla regola generale della selezione di esperti esterni nel caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, laddove vi sia apposita richiesta in tal senso da parte della stazione appaltante e ne segua un confronto con l’ANAC sulla specificità dei profili. In tal caso è possibile la selezione dei candidati al ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli interni. Con riferimento a detta fattispecie, le Linee guida in esame specificano che la stazione appaltante, quando ritiene che ne ricorrano le ragioni, debba inviare entro i trenta giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante dovrà indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo. L’Autorità, esaminata la richiesta, potrà richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Laddove l’ANAC non concordi su tutti o parte dei profili proposti, procederà in via ordinaria, applicando i normali criteri di estrazione dalla sottosezione dell’Albo che la stazione appaltante avrà dovuto in ogni caso già indicare nella richiesta.

Il Presidente è scelto dalla stazione appaltante in ogni caso tra i commissari esterni sorteggiati.

Il Codice detta poi la disciplina sulle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in presenza delle quali gli esperti – interni ed esterni – selezionati devono astenersi dall’accettare l’incarico di componente della Commissione[4].

Come chiarito meglio dalle Linee guida, è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti che decidono di aggregarsi tra loro, ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice, per raggiungere la necessaria qualificazione, anche se non sia stato ancora perfezionato l’iter di costituzione della forma aggregativa prescelta, a condizione però che gli enti abbiano già deliberato formalmente in tal senso.

Devono appartenere sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’Albo nazionale presso l’ANAC il segretario nonchè il custode della documentazione di gara, laddove tale soggetto non coincida, come di solito avviene, con il segretario.

I commissari sono scelti dalla stazione appaltante interessata mediante sorteggio, a partire da una lista di candidati comunicata dall’ANAC e tratta dall’Albo nazionale. Sono previste alcune deroghe all’obbligo di scelta di commissari esterni: per contratti di servizi e forniture sotto soglia, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per procedure che non presentano particolare complessità.

3. Procedura per la scelta dei commissari secondo le Linee guida

Le Linee guida precisano che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di fornire già nella documentazione di gara una serie di informazioni sulla commissione giudicatrice: composizione, modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, funzioni e compiti specifici.

Occorrerà pertanto precisare se il numero dei membri debba essere tre o cinque. L’ANAC suggerisce il numero minimo di tre per ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione. Soltanto laddove sussistano situazioni di particolare complessità, il numero di commissari potrà essere più opportunamente di cinque.

Nella lex specialis occorrerà altresì indicare le competenze professionali dei commissari di gara, con riferimento alle quali la stazione appaltante è chiamata a motivare adeguatamente le proprie scelte, miranti a garantire la migliore valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico–economico. In relazione alle professionalità richieste, saranno estratti dall’Albo gli esperti iscritti nelle sottosezioni del medesimo, corrispondenti alle professionalità richieste dal bando.

Con riferimento alla facoltà – lasciata alla stazione appaltante nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 77 – di nominare commissari interni, escluso il Presidente, l’ANAC rileva come occorra in tali casi contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, che stanno alla base della creazione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni di gara e del connesso obbligo di nomina di commissari esterni. Una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, la nomina di commissari interni potrà essere effettuata solo quando nell’Albo sia presente un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e della rotazione delle nomine. Nell’attuale fase transitoria, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

Secondo i dettami del Codice e le specifiche delle Linee guida, la procedura per la scelta dei commissari è la seguente:

1. la stazione appaltante, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, invia all’Autorità la richiesta della lista dei candidati; le Linee guida suggeriscono di inviare tale richiesta almeno 15 giorni prima rispetto alla seduta di apertura delle offerte tecniche; contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio;

2. l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati;

2. la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati, facendo impiego di procedure che garantiscano la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine la stazione appaltante dovrà pubblicare sul proprio profilo di committente la data e la seduta in cui svolgerà il sorteggio;

3. i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione. Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione, le Linee guida suggeriscono alla stazione appaltante, nel momento in cui riceve l’elenco dei candidati dall’ANAC, di comunicare tempestivamente a tutti l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo ciascun candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e, in caso di impossibilità a svolgere l’incarico, di comunicarlo prontamente, nonché, per gli esperti che siano anche dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, di poter attivare le procedure per la richiesta della necessaria autorizzazione;

4. in caso di impedimento di uno o più candidati designati, o in presenza di una causa ostativa all’accettazione dell’incarico, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante dovrà richiedere all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati;

5. una volta effettuato il sorteggio pubblico dei componenti della commissione, la stazione appaltante ha l’onere di pubblicare sul profilo del committente, tempestivamente e comunque prima dell’insediamento della commissione, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina. Dell’avvenuta pubblicazione la stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità entro tre giorni.   

Le Linee guida specificano che la stazione appaltante dovrà applicare procedure analoghe a quelle su descritte in caso di nomina di commissari interni.

Nella documentazione di gara, la stazione appaltante dovrà fornire ogni informazione utile sulla composizione e sulle funzioni della commissione di gara, nonché sulle competenze professionali dei commissari, con riferimento alle quali la stessa deve altresì motivare adeguatamente le proprie scelte, volte a garantire la migliore valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico–economico.

4. Le funzioni della commissione giudicatrice e le modalità di svolgimento dei lavori

Il principale compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La stazione appaltante tuttavia può prevedere ulteriori funzioni in capo alla commissione, purché ne dia conto nella documentazione di gara.

Ad esempio, è piuttosto frequente che alla commissione giudicatrice sia assegnato il compito di supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non potranno, come è prevedibile, essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono unicamente alla stazione appaltante.

Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori da parte della commissione, le Linee guida stabiliscono che, in linea generale, la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della loro integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando; successivamente, in una o più sedute riservate, eventualmente anche lavorando da remoto mediante un canale telematico che garantisca autenticità e riservatezza delle comunicazioni, la stessa procede alla valutazione delle offerte tecniche ed assegna i relativi punteggi, in applicazione dei criteri e dei parametri indicati nella lex specialis.

Ultimata la fase di valutazione tecnica, in una nuova seduta pubblica, la commissione comunica i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e rende noti i ribassi offerti. La stessa procede poi all’individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia oppure, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del Codice, segnala al RUP le offerte che, pur non essendo ex lege anomale, appaiano potenzialmente tali sulla base di elementi specifici.

Le Linee guida precisano, laddove mai ce ne fosse il bisogno, che la commissione giudicatrice, nella propria attività valutativa, opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e in stretta applicazione dei dettami della lex specialis. Ai fini della prevenzione della corruzione, il presidente della commissione o i singoli commissari hanno l’obbligo di segnalare immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di uno o più concorrenti, della stazione appaltante e, in generale, da parte di chiunque altro possa influenzare il regolare svolgimento della gara.

La commissione giudicatrice svolge la principale funzione di valutare le offerte tecniche ed economiche. Se previsto dal bando, può anche supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Essa esercita le proprie funzioni in piena autonomia e nel rispetto della lex specialis. Ogni tentativo di condizionamento deve essere immediatamente denunciato all’ANAC e alle altre autorità competenti.

5. I requisiti di esperienza e di professionalità richiesti agli esperti dell’Albo

Come sopra accennato, il Codice demanda alle Linee guida il compito di disciplinare in dettaglio i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

L’Albo, istituito presso l’ANAC, è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale, entrambe suddivise in sottosezioni, individuate sulla base della normativa degli ordini professionali e della classificazione delle professioni[5]. L’allegato alle Linee guida, soggetto ad aggiornamento periodico, contiene l’elenco delle sottosezioni.

Le Linee guida individuano i soggetti abilitati ad iscriversi nelle due sezioni dell’Albo.

Nella sezione ordinaria dell’Albo possono iscriversi le seguenti categorie di soggetti:

1)  professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

2) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

3) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;

4) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

I requisiti di professionalità ed esperienza richiesta, del cui possesso occorre dare dimostrazione ai fini dell’iscrizione, sono:

a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità[6], 10 anni. Per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’iscrizione ad un ordine o collegio, potrà essere fatta valere l’eventuale iscrizione ad una associazione professionale riconosciuta, oppure l’abilitazione all’esercizio della professione per il tempo richiesto, o, in mancanza di obbligo di abilitazione, occorrerà produrre documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello richiesto per i professionisti iscritti agli ordini;

b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 137/2012, o per i professionisti non iscritti ad ordini o collegi, l’eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 4/2013;

c) assenza di sanzioni disciplinari comminate dal proprio ordine professionale (o, per i professionisti non iscritti ad un ordine, dall’associazione professionale di appartenenza) nell’ultimo triennio;

d) regolarità degli obblighi previdenziali;

e) possesso della copertura assicurativa per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno tre incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, cinque incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

Le Linee guida specificano che potranno essere oggetto di valutazione, oltre agli incarichi tipici dell’attività svolta, anche l’aver svolto funzioni di RUP, di commissario di gara, di direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione, nonchè l’aver conseguito un titolo di formazione specifica, quali master, dottorati o simili, nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

Per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi è previsto un ulteriore requisito di professionalità: il possesso del certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della già citata L. n. 4/2013.

I suddetti requisiti valgono anche per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici che intendano iscriversi alla sezione ordinaria dell’Albo. In alternativa, questi ultimi possono accedere all’iscrizione se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;

c) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio o di procedimenti disciplinari per gravi infrazioni in corso;

d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni, derivanti dall’attività di commissario di gara, all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. Si precisa che l’assenza di tale requisito preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione;

e) aver svolto almeno tre incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, cinque incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Il novero e le tipologie di incarichi valutabili sono i medesimi visti per i professionisti.

I requisiti previsti per i professionisti valgono anche per i professori ordinari, associati o ricercatori universitari che intendano iscriversi all’Albo. In alternativa, per questi ultimi sono previsti i seguenti differenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari come per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;

c) il già visto possesso di una copertura assicurativa;

d) l’aver svolto i consueti tre o cinque incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione, come per le altre categorie di esperti.

Le Linee guida precisano che, se in possesso dei requisiti prescritti, anche il personale in quiescenza può iscriversi all’Albo. E’ inoltre possibile che gli esperti chiedano di passare da una categoria ad un’altra: in tal caso ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, l’esperto può cumulare i requisiti posseduti.

L’Albo nazionale presso l’ANAC è distinto in due sezioni, ordinaria e speciale, ciascuna delle quali suddivisa in sottosezioni in base alle professionalità richieste. L’iscrizione all’Albo è subordinata alla dimostrazione del possesso – da parte degli aspiranti iscritti – di una serie di requisiti di professionalità ed esperienza diversamente declinati a seconda della categoria di soggetti ammessi all’iscrizione.

Per quanto riguarda invece la sezione speciale dell’Albo, l’iscrizione alla medesima è riservata ai dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del D.L. n. 66/2014, nonché agli esperti che hanno prestato attività di consulenza per detti enti per un periodo non inferiore a due anni. Sono ammessi a iscriversi alla sezione speciale anche i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici e i primari ospedalieri. I requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’iscrizione sono i medesimi visti per l’ammissione alla sezione ordinaria.

6. I requisiti di moralità e compatibilità degli iscritti all’Albo

Le Linee guida tracciano inoltre una serie di requisiti di moralità che gli aspiranti iscritti all’Albo devono necessariamente possedere.

In particolare, non possono essere iscritti all’Albo, né far parte in alcuna veste della commissione giudicatrice coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per una serie di gravi delitti, quali, ad esempio, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; per delitti concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione di armi; per i delitti, consumati o tentati, contro la pubblica amministrazione; per i delitti, consumati o tentati, di frode ai danni dell’Unione europea; per i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale; per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; per sfruttamento del lavoro minorile.

Sempre a titolo esemplificativo, non possono inoltre essere iscritti all’Albo coloro che hanno riportato una condanna definitiva che prevede la pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni, ovvero coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Non possono, infine, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Prima dell’accettazione dell’incarico, i commissari selezionati devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. Tale condizione deve persistere per tutta la durata dell’incarico.

Sussiste incompatibilità quando il commissario ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nell’appalto da affidare, per il quale deve essere nominato.

Sussiste conflitto di interessi quando l’attività di membro della commissione può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, o, ancora, di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

I commissari non devono infine aver ricoperto cariche di pubblico amministratore per l’amministrazione che ha indetto la gara nel biennio antecedente all’indizione della stessa.

Qualora il commissario selezionato sia un dipendente di una amministrazione aggiudicatrice, lo stesso deve produrre, oltre alla dichiarazione di insussistenza delle cause ostative all’assunzione dell’incarico previste dal Codice o dalle Linee guida, anche l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico medesimo rilasciata dalla propria amministrazione.

Non possono essere iscritti all’Albo coloro che non posseggono i prescritti requisiti di moralità. A titolo esemplificativo, è escluso chi ha riportato condanne anche non definitive per una serie di gravi delitti o che è stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, ovvero chi, in qualità di membro di una commissione, abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Modalità di iscrizione all’Albo nazionale

Gli aspiranti componenti delle commissioni devono presentare domanda di iscrizione all’Albo nazionale accedendo direttamente al sito dell’ANAC, mediante apposita procedura informatizzata. In alternativa alla produzione della documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, i candidati possono presentare, al momento della registrazione, una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di esperienza e professionalità richiesti.

Le Linee guida precisano che, fintanto che non vi sia piena interoperabilità tra l’Albo e le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei soggetti estratti deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti, anche a campione, sulla base delle autodichiarazioni dagli stessi presentate. A regime, invece, alle stazioni appaltanti spetterà il compito di verificare i requisiti di compatibilità e di assenza di conflitto di interessi, mentre l’Autorità accerterà la sussistenza dei requisiti di moralità, indagando sull’esistenza di eventuali condanne penali.

L’Albo sarà soggetto ad aggiornamento periodico finalizzato a verificare la permanenza dei requisiti d’iscrizione degli esperti già presenti in esso, nonché per consentire nuove iscrizioni. L’ANAC è dunque competente a verificare a campione la sussistenza in fase di iscrizione, e, successivamente, il permanere nel tempo dei requisiti richiesti per l’iscrizione, anche mediante l’ausilio della Guardia di Finanza.

Nel caso in cui sopravvengano modifiche delle condizioni soggettive degli iscritti, queste devono essere immediatamente comunicate all’ANAC anche se non incidono sul possesso dei requisiti. Anche le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati di cui vengano a conoscenza. E’ obbligo delle stesse altresì segnalare i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, ovvero altri comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara.

In presenza di situazioni che incidono sulla moralità dell’esperto di cui l’Autorità è venuta a conoscenza, la stessa può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. Prima di comminare una tale sanzione, l’ANAC deve tuttavia contestare il fatto all’interessato, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni. Nel frattempo, l’esperto, il cui diritto al rimanere iscritto all’Albo è in contestazione, deve sospendere ogni attività in corso all’interno di eventuali commissioni di gara e non può essere estratto per nuovi incarichi.

In caso di sopraggiunta modifica che incide positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di assoluzione in appello ovvero riabilitazione), l’iscritto precedentemente escluso può richiedere all’Autorità di pronunciarsi nuovamente in merito all’esclusione.

Le Linee guida individuano infine una serie di sanzioni in caso di condotte omissive o fraudolente, quali ad esempio, la mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, che determina l’impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto nella commissione giudicatrice. Ancora, la reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, è inoltre previsto che, previo contraddittorio, sia sanzionato con la cancellazione l’esperto che abbia rifiutato per almeno tre volte in un biennio la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità.

Nel caso in cui gli esperti, ai fini dell’iscrizione all’Albo, forniscano, su richiesta dell’Autorità, informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere in merito all’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione gli stessi, oltre ad essere puniti con l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, potranno incorrere, nei casi di particolare gravità, nella sanzione della cancellazione dall’Albo.

Con ulteriori Linee guida, l’ANAC disciplinerà gli ulteriori aspetti concernenti il funzionamento dell’Albo non trattati nel documento sin qui esaminato, quali: le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo; le modalità per garantire la rotazione degli esperti; le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo e, infine, i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

Ogni modifica soggettiva che incida sul permanere dei requisiti per l’iscrizione all’Albo deve essere tempestivamente comunicata all’ANAC da parte degli iscritti. Anche le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rendere noto all’ANAC il sopraggiungere di cause di incompatibilità o di altri eventi, di cui le stesse vengano a conoscenza, che incidano negativamente sul possesso dei requisiti.


[1] Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

[2] Aggiornate con la deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 4 del 10 gennaio 2018.

[3] Si tratta di quelle procedure che contemplano un sistema di valutazione per cui, in presenza di un determinato elemento, è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre, in assenza di quel dato elemento, è attribuito un punteggio pari a zero.

[4] Art. 77, D. Lgs. n. 50/2016, commi da 4 a 9: <<(…) 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 

5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. (…).

9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. (…)>>.

[5] La nuova classificazione delle professioni CP2011 è stata adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

[6] Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a: a) procedure di project financing; b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico; c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività; d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche) e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo; f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi; g) forniture di dispositivi medici.

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Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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