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( votes)Divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. n. 187/1991
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4159 ha risposto al seguente quesito: L’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 dispone che “Le società […] aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all’amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” […] nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.”. La norma fa riferimento agli affidamenti di opere pubbliche. Tuttavia, l’art. 98, c. 3, lett. e), del Codice prevede il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa, quale requisito di ordine generale che gli operatori economici devono possedere, senza distinzione di categorie. Pertanto, si chiede di chiarire se l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 si applichi anche agli affidamenti di servizi e forniture.
Premesso che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria significa nascondere la reale titolarità di un’impresa o di beni e avviene quando un soggetto (fiduciante) affida formalmente a un altro (fiduciario) la proprietà o la gestione di quote, azioni o immobili, senza dichiararlo alle autorità o aggirando le norme sulla trasparenza, con il parere del 21/04/2026 n. 4159, il Servizio Contratti Pubblici del MIT ha chiarito che il divieto di intestazione fiduciaria è un requisito di ordine generale. Poiché l’art. 98, c. 3, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 lo richiede a tutti gli operatori economici senza distinzioni, la trasparenza e gli obblighi comunicativi valgono per ogni tipologia di contratto pubblico. La violazione del divieto di intestazione fiduciaria costituisce un motivo di esclusione dalle gare pubbliche. Questa misura, introdotta dal DPCM 187/1991, consente di accertare l’identità reale e l’affidabilità morale ed economica dei concorrenti, preservando le procedure da infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il quadro normativo si è evoluto nel tempo mantenendo intatto tale principio: D.Lgs. 163/2006 (Art. 38, co. 1, lett. d): Prevedeva l’esclusione espressa per i soggetti che violavano il divieto di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. D.Lgs. 50/2016 (Art. 80, co. 5, lett. h): Ha ribadito l’estensione del divieto anche al settore delle forniture e dei servizi, configurandolo come causa ostativa. D.Lgs. 36/2023 (Codice attuale): Il divieto è attualmente contemplato nell’alveo dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 98, comma 3, che continuano a precludere la partecipazione agli operatori economici inottemperanti e si applica anche ai servizi e forniture.
