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Società in house e mercato

Con la Sentenza n. 13380 del 22/07/2026, il TAR Lazio, Roma (Sez. II-bis) ha stabilito che le società in house, quando si rivolgono al mercato per acquisire beni, servizi o lavori (regime di outsourcing), devono applicare il codice dei contratti pubblici per qualsiasi tipo di affidamento, compresi quelli diretti e sottosoglia. Ecco quali sono i principi base e le regole di accesso al mercato: quando una società in house esce dalla propria sfera interna per approvvigionarsi all’esterno, non gode di un’autonomia privata assoluta ma è vincolata dalle regole dell’evidenza pubblica. Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia e diretti: l’obbligo di rispetto del Codice sussiste anche per gli importi minori e per le procedure d’affidamento diretto. È essenziale motivare in modo adeguato la scelta dell’operatore economico affidatario. Relativamente alla verifica dei requisiti, sussiste il dovere di controllare i requisiti di carattere generale e la capacità economico-finanziaria del contraente. Gli atti compiuti dalle società in house durante tali procedure di scelta del contraente non rientrano in un ambito privatistico puro. Tali atti sono soggetti al controllo e al sindacato del giudice amministrativo.

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