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Offerte anomale e utili pregressi

Con la sentenza del 21 luglio 2026, n. 2164, la quinta sezione del TAR Sicilia, Palermo, è intervenuta in materia di contratti pubblici e verifica di anomalia dell’offerta, confermando la legittimità del ricorso agli utili pregressi (o riserve patrimoniali/utili di esercizi precedenti) da parte di un operatore economico — in particolare nel settore delle cooperative sociali o servizi a ridotta marginalità — per giustificare la sostenibilità di un’offerta fortemente ribassata o recante margini azzerati sulle voci variabili. L’operatore economico può coprire la temporanea assenza di utile d’esercizio o la compressione spinta dei prezzi facendo affidamento sulla propria solidità finanziaria pregressa e sugli utili accantonati negli anni precedenti. La stazione appaltante, in sede di verifica di congruità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, ha il dovere di valutare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, senza escludere in modo aprioristico i concorrenti che dimostrino la serietà dell’impegno economico tramite evidenze contabili solide. Per quanto riguarda l’onere della prova, la giurisprudenza amministrativa ribadisce che il ricorso agli utili pregressi non si presume ma deve essere corredato da un onere probatorio rigoroso e documentato da parte dell’impresa o della cooperativa. È necessario dimostrare l’effettiva disponibilità di tali risorse e la concreta volontà dell’organo amministrativo di destinare parte del patrimonio o delle riserve a copertura dell’operazione di commessa pubblica in corso di aggiudicazione.

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