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Parere Precontenzioso Anac n. 314 del 29/07/2026

UPREC/PRE/0238/2026/F/PREC

Scelta del contraente – Criteri di valutazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Sindacato – Limiti

Il parere di precontenzioso n. 314 del 29 luglio 2026 dell’ANAC analizza una controversia relativa a una gara della ASL Alessandria per la fornitura di dispositivi di protezione (per il Lotto 10) di importo pari ad euro 2.399.759,10. L’istruttoria, promossa da Aries S.r.l., verte sulla conformità tecnica dell’offerta rispetto ai criteri definiti dall’art. 108 del D.lgs. 36/2023. Il documento esamina le specifiche tecniche richieste per i farmaci antiblastici, valutando la rispondenza delle offerte pervenute. Il caso si concentra sulla correttezza dell’aggiudicazione nel contesto del nuovo codice dei contratti pubblici. La valutazione delle offerte tecniche nelle gare pubbliche gode di ampia discrezionalità tecnica. I punteggi attribuiti dalla commissione sono insindacabili nel merito, a meno di errori macroscopici, illogicità manifeste o palese irragionevolezza. Non basta ritenere il giudizio non condividibile; serve dimostrarne l’evidente insostenibilità e inattendibilità tecnica. La giurisprudenza e l’Autorità (ANAC) tutelano l’operato della commissione per motivi precisi: a) rispetto della competenza specifica della commissione giudicatrice b) divieto per il giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione nelle scelte tecniche. 3) necessità di garantire la stabilità e la celerità delle procedure di gara. Ecco i limiti alla insindacabilità: il giudizio tecnico perde la sua immunità solo in presenza di difetti evidenti come macroscopici errori di fatto (es. travisamento palese di un dato documentale), illogicità gravi e palesi nel percorso motivazionale, irragionevolezza manifesta e palese inattendibilità del punteggio assegnato.

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