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( votes)In un appalto pubblico di lavori, l’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi va valutato anche nella fase esecutiva oltre che nella fase di aggiudicazione; è possibile una potenziale esclusione (causa di esclusione non automatica ex art. 95 comma 1 lett.b) dei soggetti, previa verifica.
Con tale parere è stato chiarito che l’articolo 16 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) definisce il conflitto di interessi come qualsiasi interesse finanziario, economico o personale di un soggetto che può influenzare l’imparzialità nella procedura di aggiudicazione o esecuzione. Questo concetto si applica a tutti i soggetti con ruoli funzionali e a qualsiasi modo in cui l’interesse può minare la concorrenza e la parità di trattamento, confermando l’estensione della sua applicazione anche alla fase esecutiva del contratto. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che sussiste un conflitto di interessi quando un soggetto portatore di interessi privati idonei ad influenzare negativamente funzioni imparziali e oggettive, crea un pericolo di distorsioni della concorrenza. Tale suddetta nozione coinvolge tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e si configura ogni volta che il soggetto ha un interesse finanziario, economico o personale, diretto o indiretto, che potrebbe essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
La finalità della norma è includere ogni situazione per minare la trasparenza, la correttezza e l’imparzialità dello svolgimento della gara.
La normativa conferma che le disposizioni sul conflitto di interessi sono operative anche durante la fase esecutiva del contratto pubblico
Un conflitto di interessi si verifica quando un soggetto, chiamato a svolgere una funzione strumentale alla gara (come la predisposizione della documentazione), è portatore di interessi privati o altrui che possono influenzare negativamente le sue funzioni imparziali e oggettive.
Questo può creare un pericolo di distorsioni della concorrenza e violare il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici. (cfr. ex multis Delibere dell’Autorità n. 762 del 4 settembre 2019 e n. 864 del 2 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6150; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 31 luglio 2019, n. 10186; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017 n. 3415)» (ANAC delibera n. 142 del 30.3.2022
