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( votes)Procedura negoziata senza bando per i farmaci brevettati esclusivi
La sentenza in questione conferma la legittimità delle procedure negoziate senza bando e degli accordi quadro mono-fornitore per l’acquisto di farmaci esclusivi, uniformandosi ai princìpi di continuità terapeutica, risultato ed evidenza economica nel settore sanitario. È stata riconosciuta la validità del ricorso alla procedura negoziata in presenza di privative industriali o diritti di esclusiva sui medicinali. La privativa industriale è il diritto esclusivo, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico, di sfruttare economicamente un’invenzione, un’opera dell’ingegno o un segno distintivo. Questo strumento giuridico permette al titolare di impedire a terzi l’uso, la produzione o la commercializzazione non autorizzata della propria creazione. Confermata quindi l’idoneità dello strumento negoziale a gestire i fabbisogni sanitari anche quando i quantitativi esatti non sono preventivamente definiti in modo rigido. Viene applicato il principio del risultato: applicazione prioritaria dell’interesse pubblico alla continuità delle forniture di farmaci infungibili rispetto alle censure sulla massima concorrenzialità formale. L’uso della procedura negoziata senza bando per i farmaci brevettati esclusivi serve ad assicurare la continuità terapeutica e rispettare i principi di tempestività ed efficienza. Gli obiettivi della norma sono: a) tutela della salute. Evita ritardi nelle cure salvavita per i pazienti fragili; b) Continuità delle cure: garantisce la fornitura costante di medicinali senza interruzioni; c) Principio del risultato: rende l’azione amministrativa più veloce ed efficace, in linea con il Codice dei Contratti Pubblici.
